L’impresa produttrice di mangimi composti per animali non è tenuta a rivelare il segreto industriale. Lo stabilisce una decisione della Corte di Giustizia Europea assunta il 6 dicembre scorso. I giudici comunitari hanno ritenuto contrario al “principio di proporzionalità” l’obbligo di comunicare i dati di composizione del mangime a qualsiasi soggetto terzo che ne faccia domanda. Né valgono considerazioni di tutela della salute. Per tutelare la salute pubblica infatti basta il Regolamento 178/2002 che obbliga i produttori di mangimi composti a mettere a disposizione delle autorità incaricate di effettuare i controlli e su richiesta di queste qualsiasi documentazione relativa alla composizione degli alimenti destinati a essere immessi sul mercato e che consenta di verificare la correttezza delle informazioni contenute sull’etichetta del prodotto. La Corte di Giustizia Europea ha così dato ragione ai produttori di mangimi, i quali avevano contestato la direttiva europea 2002/2/CE ( recepita con decreto del Mipaf 25 giugno 2003) che obbliga i produttori di mangimi a dichiarare l’esatta produzione dei prodotti al fine di agevolare la rintracciabilità di materie prime potenzialmente contaminate. Un obbligo, secondo i produttori che comporta possibili ricadute negative sui loro interessi economici nel caso di divulgazioni a terzi con possibili rischi di imitazioni e vanificazione degli investimenti in fatto di ricerca e innovazione.
Il testo della sentenza è disponibile al sito della Corte di Giustizia europea al link sotto indicato.