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REGOLAMENTO 178, PRONTE LE SANZIONI

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E’ pronta la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18,19 e 20 del Regolamento (Ce) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Le sanzioni sono contenute nello schema di Decreto Legislativo varato dal Consiglio dei Ministri un paio di settimane fa e ora al vaglio della Conferenza Stato Regioni. Le sanzioni amministrative pecuniarie più elevate riguardano la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 19 e 20 del Regolamento 178 relativi all’avvio delle procedure per il ritiro dal mercato: dai 3mila ai 18mila euro di sanzione per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che siano a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importati, prodotti trasformati lavorati o distribuiti non è conforme ai requisiti di sicurezza e non ne abbiano attivato le procedure di ritiro. Del ritiro deve essere informato il consumatore pena sanzione dai 2mila ai 12mila euro. Da 500 a 3mila euro, invece, la sanzione per gli operatori che violino l’articolo 18 del Regolamento sulla rintracciabilità, in base al quale gli operatori devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. Analoga sanzione per l’operatore del settore dei mangimi che dopo il ritiro dal mercato di mangimi non sicuri non provvede alla loro distruzione. L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni spetta alle Regioni e province autonome. La reiterazione delle violazioni comporta la sospensione dello svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito da un minimo di 7 ad un massimo di 15 giorni lavorativi.