E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini. (GU n. 222 del 23-9-2005 - Suppl. Ordinario n.158) Il decreto legislativo definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini, nonchè i requisiti sanitari e la verifica condizioni sanitarie da parte dei servizi veterinari delle ASL. gli ovini e i caprini destinati ad essere spediti ad altri Stati membri: a) devono essere identificati e registrati; b) devono essere sottoposti ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali e non devono presentare alcun segno clinico di malattia; c) non devono provenire da un'azienda, o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda, oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria. I servizi veterinari delle aziende sanitarie escludono dagli scambi gli ovini e i caprini che: a) devono essere abbattuti nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione di malattie non previste nell'allegato del provvedimento; b) non possono essere commercializzati sul territorio nazionale per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 30 del Trattato. Gli ovini e i caprini destinati ad un altro Stato membro devono essere, in via alternativa:a) nati e allevati dalla nascita nel territorio della Comunita'; b) importati da un Paese terzo in conformita' alle normecomunitarie. Il decreto elenca anche i requisiti sanitari ai fini della macellazione, riproduzione, allevamento, ingrasso. I servizi veterinari delle aziende sanitarie permettono l'invio verso altri Stati membri di ovini e caprini destinati alla macellazione, alla riproduzione, all'allevamento e all'ingrasso solo se risultano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) gli animali hanno soggiornato ininterrottamente nell'azienda d'origine per almeno trenta giorni, o sin dalla nascita se di eta' inferiore a trenta giorni; b) gli animali non provengono da un'azienda nella quale siano stati introdotti ovini o caprini nei ventuno giorni che precedono la spedizione; c) gli animali non provengono da un'azienda nella quale nei trenta giorni che precedono la spedizione siano stati introdotti biungulati importati da un Paese terzo.