PROFESSIONI INDIVIDUATE DALLO STATO
La legislazione regionale deve rispettare i principi fondamentali determinati con la legge dallo Stato. L’individuazione delle figure professionali è riservata allo stato. Il principio è stato chiarito con una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge della regione Abruzzo n.2 del 23 gennaio 2004 che istituiva corsi di formazione professionale per l’esercizio della professione sanitaria di massaggiatore. La legge era stata impugnata dal Governo perchè in contrasto con il comma 3 dell’art.117. “La legge regionale – si legge nel ricorso – regola materia di legislazione concorrente, quali professioni sanitarie ausiliarie e la tutela della salute, pur in difetto di una specifica disciplina statale della figura professionale in questione e in particolare viola la riserva allo Stato del potere di individuare le figure professionali degli operatori sociosanitari a elevata integrazione sanitaria e di determinarne gli orientamenti didattici”. La consulta ha invece escluso che la legge riguardasse la materia della formazione professionale: “al di là della denominazione data ai corsi, la specifica finalità di abilitazione all’esercizio della professione di massaggiatore capo-bagnino degli stabilimenti idroterapici e l’attribuzione alla regione dell’individuazione dei requisiti necessari per la relativa frequenza, dei programmi di studio e delle modalità di valutazione finale, escludono che la normativa sia riconducibile alla materia residuale della formazione professionale”. (Fonte: Il Sole 24 Ore/ItaliaOggi)
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