L’On Gianni Mancuso (AN) ha presentato ieri una interrogazione parlamentare al Ministro del lavoro e della Previdenza, per conoscere Quali provvedimenti intenda adottare il Governo per evitare trattamenti discriminatori ai danni dei Medici Veterinari iscritti agli Albi professionali che percepiscono una borsa di studio per la frequenza dei corsi di dottorato e ricerca, al pari degli altri professionisti che svolgono attività professionale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e che vengano esonerati dal versamento della contribuzione alla gestione separata INPS, in quanto tenuti all’iscrizione ed al versamento della contribuzione alla propria Cassa previdenziale di categoria.
All’origine dell’iniziativa del Collega parlamentare vi è una circolare INPS (n. 101 del 5 maggio 1999) in tema di trattamento previdenziale per gli assegnatari di borse di studio per la frequenza del dottorato di ricerca. In questo atto, l’INPS chiariva a decorrere dal 1° gennaio 1999 tali soggetti erano tenuti all’iscrizione obbligatoria alla gestione separata INPS. Con successive circolari, però, l’INPS aveva anche escluso dall’obbligo assicurativo alla gestione separata i professionisti iscritti presso le Casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse. (Circolare n. 112 del 25 maggio 1996); inoltre aveva sostenuto che:” il professionista è tenuto al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria... il pagamento alla cassa professionale di un contributo forfetario di importo non direttamente proporzionale al reddito, ma determinato in maniera fissa, integra le condizioni per l’esclusione del pagamento della contribuzione del 10% alla gestione separata INPS se, in relazione al contributo versato alla cassa, è prevista l’erogazione di un trattamento pensionistico”. (Circolare n. 124 del giugno 1996). In merito poi al regime previdenziale dell’attività professionale svolta dai Medici veterinari sottoforma di collaborazione coordinata e continuativa, l’On Mancuso ricorda inoltre che anche il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con parere n. 9PP/81484 del 21 novembre 2001, ha affermato che: “trattandosi nella fattispecie di esercizio di attività professionale, svolta da soggetti iscritti all’Albo, risultano compiutamente soddisfatti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l’assoggettamento a contribuzione presso l’Ente di categoria; ne consegue che i relativi compensi sono da assoggettare a tutela previdenziale ENPAV”. ”Non si ritiene di poter giungere a diverse conclusioni - sostiene Mancuso - a fronte dell’avvenuto inquadramento dei rapporti in questione nel genere dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e conseguentemente del reddito percepito sottoforma di borsa di studio nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale assimilazione, difatti, ha valore unicamente nelle ipotesi in cui il compenso percepito a titolo di borsa di studio derivi dallo svolgimento di attività che non rientrano nell’oggetto dell’arte o professione eventualmente esercitata (in tal senso dispone l’art. 50, comma 2, lettera c) bis del DPR 917/86). Nei casi in cui l’attività di collaborazione esige invece l’utilizzo delle necessarie conoscenze tecnico – giuridiche inerenti la professione esercitata, i redditi prodotti sono considerati redditi di lavoro autonomo professionale, necessariamente assoggettati alla tutela previdenziale della Cassa previdenziale della categoria professionale di appartenenza”.