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SPERIMENTAZIONE, SENTENZA DELLA CORTE UE

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Per la Corte di Giustizia Europea, l'annullamento parziale della direttiva 2003/15/CE modificherebbe la sostanza delle disposizioni in materia di sperimentazione animale per l'elaborazione di prodotti cosmetici. Pertanto, la Corte ha respinto il ricorso della Francia contro il divieto progressivo di sperimentazioni animali per l'elaborazione di cosmetici e la loro immissione sul mercato. La sentenza è del 24 maggio. La Francia aveva chiesto alla Corte l'annullamento parziale della direttiva ed in particolare dei divieti di commercializzare prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati sugli animali nonché la realizzazione di sperimentazioni animali per i prodotti immessi sul mercato. La direttiva 2003/15/CE prevede che gli Stati membri vietano progressivamente l'immissione in commercio di prodotti cosmetici quando tali prodotti o i loro ingredienti siano stati oggetto di sperimentazione animale, nonché la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative ai detti prodotti o ingredienti. La stessa direttiva ha anche soppresso il divieto di immissione in commercio di tali prodotti sino ad allora previsto dalla direttiva 76/768. Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'annullamento della sola disposizione impugnata, lasciando sopravvivere quella abrogativa del divieto precedente, modificherebbe sostanzialmente le disposizioni in materia di sperimentazione animale per l'elaborazione di prodotti cosmetici. La disposizione controversa è, infatti, destinata a sostituire il divieto precedente e presenta, in parte, lo stesso oggetto (modalità del divieto di commercializzare prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali). L'abrogazione della precedente disposizione risulta essere conseguenza dell'adozione della nuova. Inoltre, la direttiva 2003/15 pone in risalto la connessione tra le due disposizioni: essa precisa che è essenziale che venga perseguito l'obiettivo dell'eliminazione della sperimentazione animale diretta all'elaborazione di prodotti cosmetici e che il divieto di tali sperimentazioni divenga effettivo sul territorio degli Stati membri. La Corte ha quindi rilevato che l'introduzione dei nuovi divieti e l'abrogazione dei precedenti costituiscono un tutt'uno indissociabile. In conclusione “l'annullamento parziale richiesto è impossibile” e il ricorso è “irricevibile”.