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OGM, APPROVATE LE SANZIONI

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Approvata la disciplina sanzionatoria per violazioni sulle norme comunitarie in materia di ogm. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un decreto legislativo che introduce nell’ordinamento un sistema di sanzioni per violazioni a due regolamenti comunitari: il regolamento CE n.1829/2003 relativo ad alimenti e mangimi geneticamente modificati e il regolamento CE n. 1830/2003 concernente tracciabilità ed etichettatura di alimenti e mangimi gm. Tre le tipologie di prodotti previste dai regolamenti comunitari: 1) gli ogm destinati ad essere utilizzati come mangime o alimento 2) gli alimenti e i mangimi che contengono ogm 3)alimenti e mangimi che contengono derivati da ogm ( es farine, oli, emulsionanti, ...). Vendere prodotti ogm senza autorizzazione europea è un reato punibile con l’arresto da sei mesi a tre anni o un’ammenda fino a 51.700 euro. Più pesanti le sanzioni se la vendita è avvenuta nonostante il rifiuto o la revoca dell’autorizzazione: arresto da uno a tre anni o 60 mila euro di multa. Il principio di fondo è che “ al fine di proteggere la salute umana e animale, gli alimenti e i mangimi che contengono organismi geneticamente modificati o sono costituiti o prodotti a partire da tali organismi (qui di seguito denominati «alimenti e mangimi geneticamente modificati») dovrebbero essere sottoposti a una valutazione della sicurezza tramite una procedura comunitaria prima di essere immessi sul mercato comunitario”. Analogamente, le violazioni alle norme sull’etichettatura sono punibili con multe fra i 7.800 e i 56.500 euro; se le violazioni riguardano l’ etichettatura dei mangimi l’ammenda sarà compresa fra i 7.800 e i 46.500 euro. In base al regolamento 1830, “ l 'introduzione di prescrizioni in materia di tracciabilità degli OGM dovrebbe facilitare sia il ritiro di prodotti dal mercato, qualora si constatino imprevisti effetti nocivi per la salute umana o degli animali oppure per l'ambiente, compresi gli ecosistemi, sia il monitoraggio inteso ad esaminare i potenziali effetti soprattutto sull'ambiente. La tracciabilità dovrebbe agevolare anche l'attuazione di misure di gestione del rischio, conformemente al principio di precauzione”.