La Direzione Generale della Sanità Veterinaria ha firmato ieri una nota riguardante Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini. Le disposizioni discendono dal decreto legislativo n. 53/2004 che attua le direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini. Le nuove norme introdotte da questo decreto comportano cambiamenti sia strutturali che gestionali in vigore dal 15 marzo 2004 per le aziende di nuova costruzione, ricostruite o adibite all’allevamento del suino per la prima volta. negli allevamenti preesistenti al citato decreto le disposizioni dovranno essere applicate a partire dalla stessa data solo in parte, ma dal 1 gennaio 2013 il rispetto dei requisiti previsti dalla nuova normativa sarà obbligatorio per tutte le aziende.
La nota della Direzione dà indicazioni dettagliate sull’attuazione della norma allo scopo di evitare difformità interpretative che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati che, si legge nel documento, “oltre ad essere un principio fondamentale della nostra Società, implica l’utilizzazione di tecniche di allevamento che migliorando le produzioni animali coincidono anche con gli interessi dell’allevatore; i Servizi veterinari hanno anche il compito di “educare i proprietari/detentori di animali all’osservanza della normativa in materia di benessere, fornendo agli stessi indicazioni in merito alle esigenze strutturali ed alle corrette pratiche di allevamento. La valutazione dell’idoneità delle condizioni di benessere degli animali allevati non può essere basata sull’analisi soggettiva, ma deve essere il risultato di procedure standardizzate nell’esecuzione di controlli”
Le nuove disposizioni riguardano le caratteristiche degli spazi ambientali degli animali, con particolare riferimento alle fasi della fecondazione, gestazione e parto, ma soprattutto dettagliano l’attività ispettiva e le modalità di esecuzione dei controlli in base a quattro parametri: il numero degli allevamenti, le specie animali e le caratteristiche produttive, le tecnologie di allevamento che determinano maggior incidenza del rischio per il benessere animale e i risultati di precedenti ispezioni. Nel verbale del sopralluogo si ritiene opportuno che vengano sempre registrate alcune informazioni come i dati identificativi dell’allevamento, le caratteristiche del controllo effettuato, eventuali irregolarità e i provvedimenti adottati. La Direzione Generale di Sanità Veterinaria allega un fac simile di verbale di sopralluogo e della scheda riepilogativa annuale che i Servizi Veterinari devono inviare alle Regioni.