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IRAP:NON APPLICABILE AI PROFESSIONISTI

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La Commissione provinciale tributaria di Trento con sentenza del 7/2/2005 interviene nuovamente sul contenzioso fra Agenzia delle entrate e mondo professionale per gli aspetti applicativi dell'IRAP. Secondo i giudici tributari di Trento il professionista non è soggetto ad IRAP quando l'organizzazione di cui fa parte non è capace di produrre valore aggiunto autonomamente. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, quindi, occorre accertare se l'attività sia esercitata mediante l'utilizzo di una struttura produttiva autonoma con conseguente spersonalizzazione dell'attività stessa. Si deve allora accertare se per il funzionamento della struttura, e quindi per la produzione di ricchezza, sia più o meno determinante l'apporto del suo organizzatore. Ulteriori elementi quali: il ricorso al credito, l'impiego di capitali più o meno rilevanti, la presenza di lavoratori subordinati e/o parasubordinati, il ricorso a terzi, non sono elementi essenziali per la valutazione dell'applicazione dell'IRAP, ma operano solo come indici di riferimento ai fini dell'accertamento, nel caso concreto, della presenza o meno della struttura organizzativa stabile. I giudici hanno anche specificato che per i professionisti regolamentati, quelli cioè per il cui esercizio è indispensabile l'iscrizione in albi o elenchi, se non è giuridicamente possibile dissociare l'attività prestata dalla persona del suo prestatore, non potrà mai parlarsi di attività autonomamente organizzata. In questo caso, infatti, il complesso organizzativo è soltanto strumentale all'esercizio dell'attività ed il valore aggiunto è prodotto sempre dal professionista e dal complesso organizzato. ( Italia Oggi, Mercoledì 9 febbraio 2005)