La Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, riunita il 14
dicembre 2004 in sede legislativa, ha definitivamente approvato le
norme della legge quadro sulla "Disciplina dell'Apicoltura". La legge
riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per
la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e
dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire
l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con
particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana
(Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone
tipiche o delle zone di confine. Con questo provvedimento la conduzione
zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti
gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice
civile. Nella legge si individuano le figure soggettive dell'apicoltore,
dell'imprenditore apistico e professionale e si disciplina l'uso dei
fitofarmaci per la difesa delle api in primavera. L’Articolo 6 ( Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività) prevede che al Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari. Le denunce e comunicazioni sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente. All’articolo 7, per un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, “considerate risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico”, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base di appositi requisiti fra cui il “ preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria”.