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TAR, OBBLIGO ECM SOLO PER SANITARI SSN

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha depositato la sentenza n.14062, con la quale viene respinto il ricorso, presentato dalla FIMMG (Sindacato Nazionale dei Medici di Medicina Generale), contro il Decreto Ministeriale 31.5.2004 per il riconoscimento delle Società Scientifiche ai fini della formazione ECM. Le interpretazioni di illegittimità sollevate sono state ritenute prive di fondamento. La sentenza chiude così un contenzioso centrato sulla presunta illegittimità del ruolo attribuito alla FISM dal Ministero della Salute nel decreto varato a maggio per il riconoscimento delle società scientifiche ai fini ECM. Ma per il settore veterinario la sentenza è di estrema importanza per un passaggio cruciale: laddove analizza il Decreto 502/1992 (il provvedimento che ha segnato la nascita della Commissione Nazionale ECM e del sistema della formazione continua obbligatoria) il TAR sentenzia: L’ECM s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d'accreditamento, tant’è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’ECM rappresenta un onere, non già un obbligo. “Apprendiamo da un Tribunale e in circostanze che possiamo definire fortuite una risposta che chiediamo da tempo al nostro Ministero - commenta il Vice Presidente ANMVI Carlo Scotti- Nel mese di luglio di quest’anno – continua Scotti- il Consiglio Nazionale ANMVI aveva invitato la FNOVI, a risollecitare una dichiarazione precisa da parte del Ministero della Salute sulla obbligatorietà dell'ECM anche per i veterinari liberi professionisti che non abbiano alcun rapporto di convenzione con strutture pubbliche. Non è mai seguita una risposta da parte del nostro Dicastero di riferimento. In quel documento l’ANMVI si riservava di esprimere in piena autonomia e responsabilità ogni iniziativa, anche legale, che potesse cambiare le cose. Riteniamo – conclude Scotti - che questa sentenza possa aprire un nuovo corso sull’interpretazione di tutta la normativa e per questo abbiamo già aggiornato i nostri legali". Se il Decreto 509/1992 a cui fa riferimento il TAR del Lazio non ha mai posto dubbi sull’esclusione dei liberi professionisti, una circolare successiva del Ministero della Salute li sollevava, creando così una condizione di incertezza sull’assoggettabilità dei privati al sistema ECM. La circolare in questione ( datata 5 marzo 2002), alla voce “soggetti coinvolti” annotava: A partire dal 1° gennaio 2002, il programma dell’ECM è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati o libero professionisti) e cioè a circa 800.000 professionisti.. Lo stesso sito ufficiale dell’ECM alla domanda “A chi è diretto il programma nazionale E.C.M. “, risponde a tutt’oggi come segue: Il programma nazionale di E.C.M riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica. .Le previsioni della circolare ministeriale del marzo 2002 e della Commissione ECM non sono mai state ufficialmente smentite, malgrado le richieste di chiarimento prodotte dall’ANMVI a tutte le autorità competenti. Ma il TAR del Lazio, il 18 novembre scorso, si è pronunciato diversamente.