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IRAP, ANCHE LA CASSAZIONE DICE NO

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La Corte di Cassazione, alla quale si era rivolta l'Agenzia delle Entrate per chiedere l'annullamento di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte a lei sfavorevole, ha al contrario ribadito, con la sentenza 21203 del 5 novembre 2004, le ragioni del professionista che richiedeva il rimborso dell'IRAP da lui versata e relativa al 1998. Il professionista, subito dopo la sentenza della Consulta che aveva rimesso in discussione la legittimità dell'imposta per i contribuenti che non presentano una autonoma organizzazione, aveva inviato richiesta di rimborso per l'IRAP riferita al 1998 e non ricevendo alcuna risposta si era rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino che aveva accolto la sua richiesta. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi ricorso in secondo grado alla Commissione Regionale che aveva espresso la stessa posizione a favore del contribuente. L'Avvocatura dello Stato si è quindi impegnata fortemente appellandosi alla Corte di Cassazione per evitare una sentenza definitiva che sarebbe stata un precedente di riferimento per molti altri ricorsi ancora in discussione. La Cassazione ha però respinto le richieste dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della Commissione Regionale dichiarando:" alla stregua delle prove documentali che, in presenza di beni strumentali e di occasionali compensi a terzi, escludevano, nell'esercizio della professione del contribuente, sia l'esistenza di una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati, sia l'impiego di capitali provenienti da mutui esterni". L'Agenzia delle Entrate dovrà quindi rimborsare l'imposta al professionista e questa sentenza, la prima della Corte di Cassazione sull'IRAP, farà giurisprudenza per tutte le sentenze future delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.