Il monitoraggio degli eventi formativi e dei PFA ha evidenziato ritardi e inadempimenti che finiscono per pregiudicare il sistema di accreditamento. Per accelerare gli accreditamenti e limitare le irregolarità la Commissione nazionale ha adottato alcune determinazioni, pubblicate al sito ufficiale del programma ECM. Eccole nel dettaglio:
1) Si è rilevato che molti organizzatori, dopo aver avuto comunicazione dei crediti attribuiti, non provvedono a completare il procedimento di accreditamento degli eventi formativi e dei PFA con il
versamento del contributo alle spese. Nella maggior parte dei casi il mancato completamento della procedura è dovuto al sopravvenuto limitato interesse dell’organizzatore a svolgere l’evento (per es. crediti inferiori a quelli sperati ; prevedibile numero dei partecipanti troppo basso, ecc.) e quindi alla tacita non accettazione del numero dei crediti proposti ovvero alla tacita rinuncia all’accreditamento stesso. Anche per decongestionare le banche dati del sito ECM, la Commissione nazionale ha deciso che, trascorsi tre mesi dalla comunicazione del numero dei crediti attribuibili all’evento senza che l’organizzatore proceda a completare il procedimento con il versamento del contributo alle spese (registrazione sulla FORM), la richiesta di accreditamento sarà ritenuta tacitamente rinunciata e, pertanto, si procederà all’automatico annullamento della richiesta di accreditamento ed alla cancellazione dell’evento (o dell’edizione) dalla Banca dati ECM. Per gli eventi per i quali la comunicazione dei crediti è stata già effettuata alla data della presente determinazione il termine di tre mesi decorre dalla data di notifica a ciascun organizzatore della determinazione stessa.
2) Si è rilevato che molti organizzatori
non trasmettono, o trasmettono con estremo ritardo, i report contenenti l’elenco dei partecipanti agli eventi e PFA effettuati, ivi comprese le successive edizioni. Il ritardo, in alcuni casi, ha dato luogo a comportamenti irregolari (attestazioni rilasciate ad un numero di partecipanti superiore a quello dichiarato e autorizzato, ecc). Per evitare eventuali irregolarità la Commissione nazionale ha fissato un termine massimo entro il quale, a pena di decadenza, devono essere trasmessi gli elenchi dei partecipanti. Il termine è stato fissato in tre mesi dalla data di svolgimento dell’evento o dell’edizione. In caso di ingiustificato mancato rispetto del termine, la Segreteria della Commissione procederà all'annullamento dell’accreditamento. Per gli eventi/PFA già effettuati alla data della presente determinazione, il termine di tre mesi decorre dalla data di notifica a ciascun organizzatore della determinazione stessa.
3) Si è rilevato che alcuni organizzatori dichiarano che l’
evento formativo è destinato a “tutte le professioni” mentre, nella realtà, in ragione della tematica trattata, l’evento è chiaramente riferibile esclusivamente a due o più professioni. Tale accorgimento, in alcuni casi, è presumibilmente adottato per evitare il versamento del contributo per ciascuna professione. Ciò configura una manifesta elusione dell’obbligo contributivo con danno all’erario. Pertanto, in questi casi, la Segreteria della Commissione inviterà l’organizzatore al versamento del contributo per ogni professione coinvolta ed, in caso di mancato adempimento, disporrà l'annullamento della richiesta di accreditamento. A riguardo saranno impartire, da parte della Segreteria, le modalità di applicazione della determinazione assunta.
4) Gli organizzatori sono tenuti a dichiarare gli eventuali sponsor. Alcuni organizzatori
omettono di indicare nominativamente gli sponsor commerciali; altri chiedono di indicarli successivamente alla validazione; altri ancora sono invitati dalla Segreteria a specificarli a seguito di verifica della richiesta di accreditamento. Finora in tali casi è stata contestata una incongruenza non sanabile, con il conseguente rigetto della domanda di accreditamento. Tuttavia la Commissione ha ritenuto più opportuno che la Segreteria inviti, preventivamente, gli organizzatori a regolarizzare le indicazioni sugli sponsor con l’obbligo di rilasciare una nuova autocertificazione sul conflitto di interessi. In caso di inadempimento nel termine fissato, la Segreteria procederà all'annullamento della richiesta di accreditamento.
5) Alcuni organizzatori
qualificano gli eventi formativi in modo errato (corso pratico invece che corso frontale ecc.). Finora in tali casi è stata contestata una incongruenza non sanabile, con il conseguente rigetto della domanda di accreditamento. Tuttavia la Commissione ha ritenuto più opportuno che i referee procedano comunque alla valutazione dell’evento ed all’attribuzione del punteggio, riducendo direttamente il punteggio in relazione alla effettiva natura dell’evento, come previsto dalla griglia di valutazione.