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TIROCINANTI SENZA VINCOLI

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Senza vincoli l'inquadramento dei praticanti o tirocinanti presso gli studi professionali. Per definire il rapporto con un tirocinante non serve alcun contratto di lavoro, né subordinato, né autonomo, né a progetto, e non sono neppure previsti obblighi dichiarativi o obblighi contributivi. Questa in sostanza la conclusione alla quale sono arrivati commercialisti e consulenti del lavoro dopo un'ampia discussione, protrattasi per alcuni mesi, sulla natura del rapporto di praticantato o tirocinio. In effetti questo tipo di rapporto ha una natura specifica che non è assimilabile a rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. Questa tesi sembra trovare supporto anche nella giurisprudenza: " la causa del rapporto di praticantato è quella di assicurare al giovane praticante, da parte di un professionista, le nozioni indispensabili per mettere in atto, nella prospettiva e nell'ambito di una futura determinata professione intellettuale, la formazione teorica ricevuta nella sede scolastica".(Cassazione n. 6645/97. E' giusto però ricordare che nel caso in cui venga previsto un sussidio, anche a solo titolo di rimborso spese forfettario, questo si configura come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Il sussidio del praticante non è però soggetto al prelievo contributivo ai fini previdenziali e neppure all'obbligo assicurativo dell'Inail per rischio di infortunio sul lavoro o malattia professionale.(fonte: Italia Oggi)