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UOVA, CIRCOLARE DEL MINSAL ALLE REGIONI

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La Direzione Generale della Sanità Veterinaria ha inviato ieri una nota agli assessorati alla sanità regionali per chiarire l’ambito di applicazione del Dlgs 267/03 negli allevamenti con meno di 350 ovaiole. la nota, firmata dal Direttore Romano Marabelli viene di seguito riportata integralmente. "Il regolamento (CE) n. 2295/2003, che detta norme in materia di commercializzazione delle uova, prescrive che dal 1 gennaio 2004 le uova di categoria A devono avere apposto sul guscio il codice identificativo dello stabilimento di produzione rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003. Alla luce della recente normativa comunitaria si evince che tutte le uova che afferiscono ai centri di imballaggio per essere classificate come categoria A ed essere destinate al consumo umano diretto debbono provenire da alelvamenti in possesso del suddetto codice. I piccoli produttori i cui stabilimenti di produzione hanno meno di 350 galline ovaiole, sono esclusi dal campo di applicazione del DLgs n. 267/2003, tuttavia anche tale tipologia di allevatori per conferire le proprie uova ai centri di imballaggio, deve ottenere il rilascio del prescritto codice identificativo e di conseguenza rispettare i requisiti minimi per la protezione delle galline ovaiole di cui al predetto decreto legislativo. A tal proposito si precisa tra l’altro che il regolamento Ce n. 2295/2003 nell’allegato III fornisce indicazioni in merito ai requisiti minimi da rispettare negli allevamenti per poter apporre sulle uova e sugli imballaggi le prescritte diciture obbligatorie e facoltative, facendo un esplicito richiamo alla direttiva 1999/74/CE attuata nell’ordinamento nazionale con il DLgs n. 267/2003. Dal 1 luglio 2005 il codice distintivo dell’allevamento dovrà essere stampigliato anche sulle “uova non classificate” vendute sul mercato pubblico direttamente dal produttore. A decorrere da tale data, pertanto, anche gli stabilimenti di produzione con meno di 350 ovaiole, che vendono diretamente sui mercati, dovranno rispettare gli stessiobblighi di registrazione e le disposizioni concernenti i requisiti minimi per il benessere delle galline ovaiole sopra indicati. In considerazione di quanto sopra indicato, si desume che restano esclusi dal campo di applicazione del Dlgs n. 267/2003 unicamente i produttori con meno di 350 galline ovaiole che consegnano le uova al consumatore finale, direttamente presso la propria azienda o in alternativa presso il domicilio del consumatore finale stesso. In relazione all’importanza della corretta applicazione della legislazione nazionale e comunitaria in materia di commercializzazione delle uova e di benessere delle galline ovaiole negli allevamenti, si invitano codesti Assessorati a dare adeguate indicazioni in merito affinchè i Servizi veterinari territorialmente competenti operino in conformità alla normativa in vigore”. ( fonte: Ministero della Salute)