La Vietti-bis, la nuova bozza di ddl-delega per il riordino delle professioni intellettuali ordinistiche, fa proprio il nuovo titolo V della Costituzione che, all’articolo 117, riaffida allo Stato la competenza esclusiva sulle professioni. La Vietti-bis accusa anche il monito comunitario e nazionale delle rispettive Autorità per la concorrenza e introduce qualche tentativo di liberalizzazione. Ma sulle tariffe si basa su quanto stabilito dalla Corte di Giustizia della UE: per la Corte di Giustizia del Lussemburgo i tariffari professionali sono legittimi, non contrastano con la libera concorrenza e non sono contestabili se sono definiti sotto il controllo del ministero competente.
Gli Ordini, da sempre prudenti nei riguardi di una visione eccessivamente liberista delle professioni intellettuali, si confrontano con una nuova proposta di riforma che non stravolge la precedente, ma che introduce alcune variazioni. In sintesi: concorrenza: la disciplina dovrà garantire e tutelare la concorrenza in base all’articolo 41 della Costituzione; pubblicità: il testo si limita alla pubblicità informativa e rimanda alla deontologia delle categorie la definizione dei limiti oltre i quali la pubblicità si trasforma in promozione; tariffe: prevedono dei livelli minimi e massimi inderogabili per le prestazioni che incidono su interessi generali; nuove professioni: non è riconosciuta come “professione” un’attività che riguardi prestazioni che hanno una connotazione tipica delle professioni ordinistiche; è il Ministero della Giustizia ad esercitare il potere di riconoscimento insieme ai ministeri competenti; aggiornamento: i professionisti sono tenuti a curare l’aggiornamento della formazione professionale.( fonte: Italia Oggi)