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POLLO, ETICHETTATURA VOLONTARIA IN GU

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.10.2004, n. 241, il D.M. n. 23162 del 29 luglio 2004 concernente “Modalità per l’applicazione di un sistema volontario di etichettatura di carni di pollame”. Il provvedimento in questione, sollecitato dalle organizzazioni di categoria, è stato redatto tenendo conto dell’esperienza maturata per l’etichettatura delle carni bovine e propone un progetto di norma tecnica che, oltre a salvaguardare quanto già stabilito nel regolamento CEE n. 1538/91 e D.M. 10.9.99 n. 465 sull’uso di particolari diciture nella commercializzazione delle carni di pollame, prevede un sistema di etichettatura volontaria in cui un’organizzazione di filiera possa fornire, sulla base di un disciplinare approvato da questa Amministrazione, anche informazioni circa l’origine e talune caratteristiche o condizioni di produzione delle carni o dell’animale da cui sono tratte.
La norma tecnica, approvata con D.M. n. 23162/2004, prevede:
- i requisiti delle organizzazioni che presentano un disciplinare per l’etichettatura volontaria (rappresentare l’intera filiera o almeno i settori allevamento e macellazione),
- lo schema di disciplinare;
- i requisiti degli organismi indipendenti di controllo designati dagli operatori e dalle organizzazioni;
- lo schema di piano dei controlli da parte di detti organismi;
- la tipologia di informazioni facoltative da apporre in etichetta;
- le modalità di applicazione delle etichette;
- la previsione di un programma dei controlli e vigilanza da concordarsi con le Regioni;
- le norme transitorie per il passaggio dal sistema previsto dal precedente D.M. n. 465/99 e per permettere agli operatori che dispongono di propria certificazione volontaria di prodotto da adeguarsi alle regolamentazioni in esame;
- le modalità che regolano la circolazione nel territorio italiano delle carni di pollame etichettate in un altro stato membro della UE e da Paesi Terzi. L’etichetta dovrà, in ogni caso, contenere le informazioni sull’origine e provenienza delle carni sulla base di disciplinare approvati dall’Autorità competente per ciascun paese della UE e, nel caso di paesi terzi, il disciplinare approvato dall’autorità competente di quel paese deve essere autorizzato sulla base di legislazione riconosciuta equivalente a quella comunitaria.
In un contesto in cui l’opinione pubblica è stata allarmata a seguito della forte epidemia di influenza aviaria che ha colpito molti paesi asiatici, il provvedimento messo a punto da questa Amministrazione è lo strumento che permetterà alle organizzazioni della filiera avicola di fornire informazioni circa l’origine delle carni o dell’animale da cui sono tratte e, pertanto, differenziare il prodotto italiano da quello estero.
(Adnk/Adnkronos Salute)