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IL TAR CONFERMA : LE CASSE SONO AUTONOME

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La sentenza 9461/2004 del Tar del Lazio, cui l'ADEPP e le Casse Professionali si erano rivolte, ha segnato una prima importante vittoria delle Casse private dei professionisti sul fronte della totalizzazione dei periodi assicurativi come disciplinata dall'art. 71 della legge 338/2000 e dal suo regolamento attuativo, dm. n. 57 del 7 febbraio 2003. In particolare il Tar ha annullato l'art.8, comma 2, del decreto ministeriale, nella parte in cui affermava la responsabilità nel pagamento delle rate di pensione, della gestione erogatrice il trattamento pensionistico derivante da totalizzazione anche in caso di mancata provvista da parte degli altri enti tenuti alla liquidazione delle quote di loro spettanza. Secondo De Tilla, Presidente dell'ADEPP, " Si fa così giustizia di una previsione abnorme, che non trovava alcun riscontro nello stesso articolo 71 e che finiva inevitabilmente per gravare sulle Casse private con possibili riflessi insostenibili per i loro bilanci". Ma i passaggi più importanti vanno ricercati nelle motivazioni della sentenza laddove si prospetta una interpretazione ampia della autonomia normativa consentita dall'art.6, comma 5, del regolamento impugnato. " Sulla base di questa sentenza- commenta De Tilla- le Casse potranno usare la loro autonomia non solo per trovare risorse aggiuntive a far fronte alla totalizzazione, ma anche per modulare le regole in funzione degli equilibri finanziari. Ogni Cassa potrà avviare lo studio dei correttivi necessari ad assicurare gli equilibri della gestione, definendo diversamente le regole di calcolo delle prestazioni, con l'introduzione di logiche contributive che meglio si conciliano con una corretta gestione della totalizzazione".