L’Ordine professionale non può influenzare il comportamento degli iscritti sollecitandoli ad applicare tariffe non approvate dal ministero competente. Questa è la sintesi della sentenza n. 8368 con cui il TAR del Lazio si è rivolto al Consiglio nazionale dei geometri il 3 settembre scorso. Le motivazioni del Tribunale si legano al dettato normativo della legge 287/1990 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”: raccomandare alle sezioni ordinistiche provinciali di promuovere la diffusione e il rispetto di tariffe “adottate”, ma non ancora approvate con decreto ministeriale è atto censurabile, che viola le norme sulla concorrenza.
A nulla sono valse le contro-deduzioni del Consiglio dei Geometri secondo il quale i professionisti non sono qualificabili come imprenditori, trattandosi invece di prestatori d’opera intellettuale, e pertanto non assimilabili alle imprese e alle norme di riferimento dell’imprenditoria.
Negativo il parere del TAR: “Anche gli esercenti di professioni intellettuali, ancorchè non qualificabili come imprenditori ai sensi dell’articolo 2082 del codice Civile, possono e devono essere considerati imprese ai fini specifici della tutela della concorrenza”.
La sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio si uniforma ai provvedimenti dell’Antitrust e chiarisce che “l’adozione ( e non la ratifica ministeriale ndr) di tariffari riguardanti il prezzo di servizio da parte di associazioni che riuniscono gran parte degli operatori del settore, dà luogo ad intese che restringono in modo consistente la concorrenza”.