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ONAOSI, E SE NON PAGO?

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Il contributo ONAOSI nasce dall’art. 52, comma 23, della Legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003), con il quale è stato esteso l’obbligo di contribuzione all’ONAOSI – in precedenza previsto per i soli sanitari pubblici dipendenti – a tutti gli iscritti agli Ordini professionali dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari. L’ammontare del contributo, ai sensi della stessa legge, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI. Tutti gli iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari sono al momento tenuti a pagare il contributo obbligatorio ONAOSI. L’obbligo, infatti, permarrà finché non interverranno sospensive o annullamenti, o non saranno modificate le norme di legge che lo prevedono o, ancora, non saranno assunte dalla stessa Fondazione ONAOSI modificazioni regolamentari al riguardo. Si fa presente quindi che il suo mancato pagamento – stante l’obbligo di legge – comporterà azioni legali, anche tramite riscossione coattiva. Iscrizione “a ruolo” vuol dire che l'ONAOSI provvederà ad incaricare il Concessionario della Riscossione competente (ex Esattoria) per il recupero del credito a mezzo cartella esattoriale. (ad esempio nello stesso modo vengono incassati da parte dei Comuni i tributi relativi alla tassa rifiuti). dott.Giovanni Stassi, Consulente fiscale ANMVI