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PRONTO SOCCORSO:PIU’ TEMPO PER ADEGUARSI

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I datori di lavoro avranno tempo fino al 3 febbraio 2005 per adeguarsi alla normativa sul pronto soccorso. Entro il 3 agosto, infatti tutte la aziende avrebbero dovuto dotarsi del sistema di primo soccorso ma con l’approvazione di un emendamento al dl n.136/2004, in attesa di conversione definitiva alla camera, l’obbligo di allestimento del primo intervento in azienda è stato prorogato di sei mesi. La normativa distingue i sistemi di prima cura a seconda del livello di rischio presente in azienda. Sono comprese nel gruppo A, le imprese a rischio di incidente rilevante, quelle con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende agricole con oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato. Rientrano nel gruppo B, tutte le restanti imprese o unità produttive con più di cinque dipendenti, mentre fanno parte del gruppo C le aziende più piccole. Se l’azienda rientra nel gruppo A, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione alla Asl competente per la predisposizione di eventuali interventi di emergenza. Nel caso in cui l’azienda rientri nel gruppo A e nel gruppo B, dovrà essere predisposta la cassetta del pronto soccorso contenente una dotazione minima (garze, cerotti, lacci emostatici, ghiaccio), da aggiungere sulla base di rischi specifici presenti sul luogo di lavoro. Il decreto legge rinvia inoltre a marzo 2005 la stesura definitiva del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro previsto dalla legge n.229/2003. Tra le novità: l’estensione della normativa sulla sicurezza a ogni luogo di lavoro (escluse solo le case) ove entri qualsiasi persona terza. La disciplina sarà estesa anche nel campo del lavoro indipendente almeno per quanto riguarda due aspetti: la sorveglianza sanitaria dove prevista e i dispositivi di protezione individuale. Infine, nel conteggio dei lavoratori ai fini dell’obbligo sulla sicurezza, non saranno conteggiati tutti i collaboratori, tra cui i nuovi lavoratori a progetto, i co.co.co., gli occasionali e quelli con contratto di lavoro accessorio. I lavoratori con job sharing o con job on call o somministrati, saranno invece computati in base al numero di ore lavorate. (Fonte: Italia Oggi)