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TIROCINANTI ESCLUSI DALL'INAIL

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La copertura assicurativa non è obbligatoria nel caso in cui il tirocinante svolga attività a titolo gratuito nell’ambito dello studio professionale. E’ quanto stabilito dall’Inail nel documento firmato il 9 luglio scorso. C’è un eccezione però, ed è il caso in cui il tirocinante, nonostante svolga attività gratuita, partecipi a corsi di preparazione specifica o a corsi universitari o post-universitari. “In questo senso – precisa la nota – il praticante che, pur in mancanza di un rapporto di dipendenza, svolga esperienze o esercitazioni pratiche o di lavoro nell’ambito di un corso di preparazione specifica o di un corso universitario o post universitario, dovrà essere assoggettato in ogni caso all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, rientrando a tutti gli effetti nell’ambito della previsione di cui al combinato disposto degli articoli 4, comma 1, e 5, e 1 comma 3, n.28, Testo Unico citato, cha fa riferimento ad: Allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione o di addestramento professionale anche aziendale”. Nel caso in cui invece, venga instaurato un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa la nota precisa che sussiste l’obbligo assicurativo “in presenza dello svolgimento di una delle attività rischiose previste dall’articolo 1 del Testo Unico approvato con Dpr n. 1124/55 e successive modifiche e integrazioni (quali ad esempio, l’uso di personal computer o di macchine d’ufficio)”. (Fonti: Il sole 24 Ore/Italia Oggi)