• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31429

ECM, ECCO I REQUISITI DEI PROVIDER

Immagine
Il 31 maggio il Ministro della Salute Girolamo Sirchia ha firmato il Decreto che stabilisce i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche che svolgono attività di formazione continua. Tre i requisiti fondamentali: 1) Rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente in almeno 12 regioni, anche mediante associazione con altra Società o Associazione della stessa professione, specialità o disciplina;2) Rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale; 3) Atto costitutivo e Statuto redatti per atto pubblico. Questi ultimi dovranno contenere una serie di informazioni fra cui la denominazione dell’Ente, indicazioni del patrimonio e della sede; la previsione dell’ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico che la società o l’associazione rappresenta; la previsione che tra le finalità istituzionale vi siano attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM ( anche della collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;assenza di finalità di lucro; previsione dell’espressa esclusione di finalità sindacali, di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;indicazione del procedimento per la elezione democratica degli Organi con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo ;espressa esclusione di retribuzione delle Cariche sociali;
Per essere riconosciute le Società scientifiche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, devono produrre istanza al Ministero della salute - Dipartimento della qualità – Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. All’accertamento della rappresentatività dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area di esercizio professionale provvede l’ordine o collegio professionale, d’intesa con il Ministero della salute, e, per le categorie prive di ordine o collegio, il Ministero della salute. Il riconoscimento viene annotato in un apposito registro tenuto presso la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, che esercita la vigilanza e la periodica verifica dei requisiti .