Con riferimento alla richiesta dell’ANMVI di verificare l’incostituzionalità dell’obbligo di versare un contributo annuale fisso all’O.N.A.O.S.I da parte di tutti i veterinari (art. 52 comma 23 L. 289/2002) l’Avvocato Maria Teresa Semeraro ha risposto, sulla base di precedenti sentenze, che la Corte Costituzionale non avrebbe nulla da eccepire. Spiega infatti che “ i principi fissati dalla Corte in tali pronunce, con cui è stata dichiarata non fondata l’eccezione di incostituzionalità delle norme che prevedono, per i sanitari pubblici dipendenti l’obbligo ad essere sottoposti ad una doppia posizione contributiva, tracciano un quadro dell’orientamento del Giudice costituzionale sul tema de quo che si potrebbe così riassumere:
a) la ratio sottesa ad una doppia posizione contributiva (nel caso E.N.P.A.V.-I.N.P.D.A.P.) di per sé pienamente compatibile con la garanzia di tutela prescritta dall’art. 38 Cost. che così dispone: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”, si risolve in un rafforzamento di tale tutela;
b) l’attribuzione di una notevole valenza giuridica al principio di solidarietà endocategoriale idoneo a gratificare la necessaria provvista di mezzi tanto più nel nuovo sistema autofinanziato conseguente alla privatizzazione dell’O.N.A.O.S.I. (e per es. dell’E.N.P.A.V.),
c) la preminenza riconosciuta al principio solidaristico, quale finalità perseguita dalla Associazione O.N.A.O.S.I., confrontato con il principio della libertà di associarsi da parte dei cittadini ha portato la Corte a ritenere l’insussistenza della violazione dell’art. 18 Cost. che così dispone “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”,
d) l’insussistenza dell’impossibilità, da parte degli iscritti, di una verifica della destinazione delle risorse quale conseguenza dell’avvenuta privatizzazione, in quanto, vi è un penetrante sistema di interventi e controlli previsto da parte degli organi ministeriali e della Corte dei Conti,
e) la mancata violazione dell’art. 2 Cost. che dispone che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La Corte ha ritenuto, infatti, che tale precetto deve essere evocato proprio in senso contrario, in quanto le sopracitate sentenze della Corte Costituzionale si richiamano proprio al principio solidaristico, che in tale norma costituzionale trova le sue radici e che certamente informa anche i rapporti di previdenza e assistenza interni alle categorie professionali (cfr. Sent. Corte Cost. N.° 15/99 e 214/99).
In conclusione, in presenza di un tale orientamento della Corte Costituzionale l’Avv Semeraro ritiene che non si possano configurare violazioni di norme costituzionali, ma aggiunge: “certo è che, con riferimento all’art. 18 Cost. le argomentazioni della Corte Costituzionale mi sembrano, prima facie, non del tutto convincenti”.
Il parere dell’Avvocato dell’ANMVI verrà pubblicato integralmente sul numero 21 di Professione Veterinaria.