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CODICI A BARRE PER I MARCHI AURICOLARI

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea il Regolamento CE n. 911/2004, recante nuove istruzioni in tema di marchi auricolari, passaporti e registri aziendali per la movimentazione degli animali all’interno della UE. Il provvedimento, firmato dal Commissario Europeo alla Sanità, David Byrne, è in vigore dal 1 maggio. Il regolamento stabilisce le informazioni identificative, le caratteristiche e la conformità dei marchi auricolari: essi riportano il nome, il codice o il contrassegno dell'autorità competente che ha attribuito il marchio, nonché i caratteri che costituiscono il codice di identificazione riportati sul marchio auricolare. In aggiunta a queste informazioni “ l'autorità competente può autorizzare l'uso di un codice a barre”. Inoltre i possessori di animali possono acquistare in anticipo una adeguata quantità di marchi auricolari, necessari al proprio fabbisogno futuro, per un periodo non superiore a 12 mesi. (articolo1) Quanto alle caratteristiche dei marchi auricolari a) sono di materiale plastico flessibile;b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;c) non sono riutilizzabili;d) sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli; e) riportano solamente diciture non asportabili. (articolo 2) In merito alla conformità i marchi auricolari sono conformi al seguente modello: a) ogni marchio è composto di due parti, maschio e femmina;b) ciascuna parte del marchio contiene esclusivamente le informazioni di cui all'articolo 1; c) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm; d) ciascuna parte ha una larghezza minima di 55 mm; e) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm. (articolo 3). Il Regolamento stabilisce anche le regole per il passaporto e per il registro aziendale:ogni spostamento in ambito comunitario dell’animale deve essere accompagnato da un passaporto firmato dal detentore degli animali e contentente tutte le informazioni previste dal Regolamento CE 64/432; queste ultime sono da riportarsi nel registro dell’azienda. Aumentato da tre a sette giorni il termine per la notifica della nascita dell’animale, utilizzando discrezionalmente, come decorrenza, la data di applicazione del marchio auricolare anzichè quella di nascita.