Il Sindaco di Ruvo di Puglia è stato condannato dal giudice di pace (sentenza n.7 del 12 –01-04) al pagamento di 1000 euro ai genitori di un ragazzo come risarcimento dei danni da lui subiti per una aggressione di cani randagi. Il giudice, infatti, ha ritenuto il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, direttamente responsabile dell'accaduto. Il Comune si era opposto alla posizione espressa dal giudice sostenendo l'estraneità del Sindaco che secondo loro era al contrario da attribuirsi esclusivamente alla ASL competente per territorio contestando, come invece sostenuto dai genitori del ragazzo, che fosse di competenza dell'ente locale il fenomeno del randagismo. Il giudice, nel merito, ha ritenuto fondata la richiesta di danni rivolta al Sindaco basandosi sulla legge 14 agosto 1991, n.281, legge che regolamenta la materia degli animali da compagnia e la prevenzione del randagismo, che all'art.4 stabilisce i compiti riguardanti i comuni sia per il risanamento sia per la costruzione dei rifugi per cani randagi. Inoltre il giudice ha fatto riferimento nella sua sentenza alla legge regionale del 3 aprile 1995, n.12, che recepisce la normativa nazionale ed all'art.2 ribadisce che la vigilanza, la tutela igienico-sanitaria ed i controlli derivanti dall'attuazione della legge sono attribuiti ai Comuni che li esercitano tramite le USL. E' evidente quindi che sulla base della normativa vigente la responsabilità dell'accaduto debba essere attribuita al Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune.(fonte: Italia Oggi)