![Immagine](/immagini_notizie/2003/11/2390.jpg)
Dotazioni del veicolo: il veicolo dovrà essere dotato di un “estintore da 2 kg in polvere o equivalente per motore e cabina” sigillato, con marchio di conformità e riportante la data (mese ed anno) limite di validità, nonchè di una “lampada tascabile antiscintilla”.
Accorgimenti e precauzioni a cura del conducente: è previsto che il conducente sia stato addestrato all’uso dell’estintore (ovviamente è più che sufficiente il corso antincendio previsto dal d.leg. 626/1994); l’automezzo deve essere adeguatamente aerato e ventilato (tenere i finestrini almeno socchiusi); durante il trasporto è vietato fumare; il veicolo deve essere controllato prima del carico e deve risultare pulito (presumo che le condizioni di pulizia facciano riferimento soprattutto allo stato in cui possano risultare i veicoli commerciali, piuttosto che quelli per il trasporto di persone); durante le soste è obbligatorio l’uso del freno a mano; durante il trasporto è permessa la presenza sull’automezzo di altre persone oltre al conducente.
Caratteristiche delle bombole: le bombole devono essere collaudate (salvo quanto riportato più sotto), punzonate, etichettate e fissate all’automezzo.
Documento di trasporto: deve essere del tipo riportante anche la classificazione ADR; nel documento la denominazione dei prodotti deve essere quella previste dalla normativa ADR; deve essere riportata una dichiarazione che il trasporto è conforme ADR; deve essere riportata la quantità totale trasportata, secondo la formula “quantità trasportata ADR ….”; deve essere riportata la dicitura “trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6”; se si trasportano bombole vuote deve essere inserita la dicitura “recipienti vuoti, 2, ADR”; nel caso il trasporto sia relativo a bombole scadute da avviare al collaudo, deve essere riportata la dicitura “trasporto secondo 4.1.6.6”. Le sanzioni sono certo trascurabili:
- per la violazione dell’art. 168, comma 9 del Codice della Strada (trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli) vengono irrogate la sanzione pecuniaria di 343,35 € più la sospensione della patente e della carta di circolazione per un periodo da 2 a 6 mesi più la sottrazione di 10 punti dalla patente;
- per la violazione dell’art. 168, comma 9-bis del Codice della Strada (trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell’equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza) vengono irrogate la sanzione pecuniaria di 343,35 € più la sottrazione di 2 punti dalla patente. ( Giorgio Neri )