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ECM, ESENTATO CHI VA ALL’ESTERO

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”Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM”. Lo chiarisce un aggiornamento del sito ECM del 17 novembre scorso nel quale si legge anche che ai fini dell’esenzione “occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi”. Nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore, mentre eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo.