“Come utilizzare i farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore”. E’ questo il titolo del documento- predisposto dalla Direzione del Ministero della Salute per la Valutazione dei Medicinali e per la Farmacovigilanza in collaborazione con la “Commissione per la terapia del dolore”- destinato ai veterinari italiani e annunciato dal Ministro Sirchia alcuni giorni fa alla stampa nazionale.
Il documento consta di domande e risposte, destinate anche a medici e farmacisti, “che possono aiutare gli operatori sanitari nella pratica professionale quotidiana”. Ecco quelle di diretto interesse per il medico veterinario.
Dove i medici e/o veterinari possono ritirare i ricettari? I medici e/o i veterinari ritirano i ricettari presso le singole ASL. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato fornisce al sito di riferimento regionale il numero di ricettari necessari. In linea generale saranno le singole ASL a recarsi presso il sito di riferimento regionale per acquisire il quantitativo di ricettari loro assegnato. Essendo le ricette stampate su carta valori, il loro trasporto deve avvenire in presenza di personale di pubblica sicurezza o Guardia di Finanza. Anche i Vigili Sanitari con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, possono assolvere a tale compito.
Cosa fare dei ricettari già stampati e distribuiti dall’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle Regioni e quindi alle ASL?
I ricettari stampati (DM 24 maggio 2001) e distribuiti dall’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato possono essere ancora utilizzati fino a completo esaurimento delle scorte. Per la loro compilazione si rispetteranno le norme d’uso del DM 4 aprile 2003.
Tutti i medicinali contenti principi attivi compresi nell’allegato III-bis ( L. n. 12 dell’8 febbraio 2001) quando impiegati nella terapia del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa devono essere prescritti con la ricetta auto-copiante. Quanti medicinali possono essere prescritti? Si possono prescrivere due medicinali diversi tra loro oppure uno stesso medicinale con due differenti dosaggi o forme farmaceutiche. Quante confezioni possono essere prescritte? Il numero di confezioni prescritte con ogni ricetta auto-copiante può coprire un ciclo di terapia non superiore ai 30 giorni. E’ possibile prescrivere un numero di confezioni di medicinale per terapie superiori a 30 giorni? No.
L’ultima confezione prescritta deve essere esaurita entro il 30° giorno di terapia: successivamente la prescrizione deve essere rinnovata. Nel caso di prescrizione di cerotti transdermici che devono essere sostituiti ogni 3 giorni il limite di 30 giorni è rappresentato dal giorno dell'applicazione dell'ultimo cerotto. Può il medico adeguare la terapia? In caso di variazione del dosaggio inizialmente prescritto, il medico può compilare una nuova ricetta auto-copiante con la nuova prescrizione, anche se il paziente non ha completato il ciclo di terapia iniziale.
Come prescrivere la buprenorfina nell’ambito della terapia del dolore? La buprenorfina, quando utilizzata in tutte le forme farmaceutiche ( fiale , cerotti, compresse, ecc.), nell’ambito della terapia del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa ( ai sensi della legge n. 12/01), deve essere prescritta utilizzando la ricetta auto-copiante. La buprenorfina quando utilizzata per trattare forme di dolore acuto( colica renale, frattura, ecc.) deve essere prescritta nelle quantità previste dalla specifica modalità di ricettazione, come specificato di seguito: buprenorfina fiale: ricetta speciale ministeriale ( ricetta gialla) per una cura non superiore a otto giorni; buprenorfina in altre forme farmaceutiche ( compresse, cerotti, ecc.): ricetta da rinnovarsi volta per volta per una cura non superiore a trenta giorni. Come prescrivere un medicinale con principi attivi in associazione? I medicinali stupefacenti composti da associazioni di più principi attivi devono essere prescritti secondo quanto previsto dalla legge 12/01 e con la ricetta auto-copiante se almeno uno dei due farmaci è compreso nell’allegato III-bis. Come prescrivere i medicinali compresi nella tabella V? I medicinali che contengono farmaci dell’allegato III bis e comunque compresi nella tabella V delle sostanze stupefacenti e psicotrope ( ai sensi dell’articolo 14 del DPR 309/90) devono essere prescritti: con ricetta auto-copiante nel caso di terapia del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa; con ricetta da rinnovarsi volta per volta nel caso di impiego per il trattamento del dolore acuto ( mal di denti, fratture, contusioni, ecc.). E se i medicinali sono compresi sono compresi nella tabella V ( DPR 309/90) e tabella n. 4 F.U.? I medicnali compresi nella tabella V e contestualmente nella tabella n. 4 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana sono prescritti: con ricetta ripetibile, qualora utilizzati per il trattamento sintomatico delle affezioni dolorose acute e croniche ( dolore odontostomatologico, osteo-articolare, post-operatorio, ginecologico, ecc.) si ricorda che l’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all’unità esclude la ripetibilità della vendita ( D.Lvo 30/12/92, n. 539, art. 4, comma 3); con ricetta auto-copiante se utilizzati nella terapia del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa. Cosa fare della ricetta gialla? La ricetta speciale ministeriale a madre-figlia ( ricetta gialla), distribuita dagli Ordini Professionali, continua ad essere valida per le prescrizioni che non rispondono ai criteri di applicazione della legge 12/01. Cosa deve fare il sostituto del medico titolare? Un medico che sostituisce un titolare di ambulatorio non può utilizzare il ricettario del titolare. Anche il medico sostituto deve dotarsi del ricettario personale ed utilizzarlo qualora se ne presenti la necessità. Il medico sostituto deve segnare l’indirizzo dell’ambulatorio del titolare nell’apposito spazio della ricetta destinato all’indicazione dell’indirizzo professionale.
I medici ed i veterinari possono approvvigionarsi dei farmaci compresi nell’allegato 3-bis? Sì. Medici e veterinari possono approvvigionarsi dei farmaci compresi nell’allegato 3-bis per uso professionale urgente, mediante auto-ricettazione compilata sulla ricetta auto-copiante. Non sono tenuti a rispettare i limiti quali-quantitativi previsti per le prescrizioni rilasciate ai pazienti.
Il medico o il veterinario deve conservare copia dell’auto-prescrizione? Sì. Il medico o il veterinario deve conservare copia dell’auto-prescrizione per due anni.
Il medico o il veterinario deve avere un registro? Sì. Il medico o il veterinario deve avere il registro delle prestazioni effettuate, dove devono essere annotate le movimentazioni relative ai farmaci compresi nell’allegato 3-bis di cui si approvvigiona per uso professionale urgente. Tale registro non è di modello ministeriale e non deve essere vidimato dalle autorità competenti. Deve essere conservato per due anni a far data dall’ultima registrazione effettuata. ( legge n. 12/01). Il registro delle prestazioni non deve essere assimilato alle altre tipologie di registri previsti dal DPR 309/90 e successive modifiche ed integrazioni.
E’ ancora consentito, da aperte del medico e del veterinario, l’acquisto dei farmaci stupefacenti con richiesta in triplice copia? L’articolo 42 del DPR 309/90 è ancora in vigore e pertanto i direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna e titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie i medicinali compresi nelle tabelle I, II, III, e IV delle sostanze stupefacenti psicotrope con richiesta in triplice copia. Le strutture sanitarie devono allestire un registro? I medicinali acquistati ai sensi dell’articolo 42 del DPR 309/90 devono essere riportati sul registro di carico e scarico, intestato alla struttura sanitaria sotto la responsabilità del direttore sanitario o del titolare di gabinetto, previsto dall’articolo 84 del DPR 309/90, che deve essere vidimato annualmente dall’autorità sanitaria locale. Infatti, i medicinali acquistati con richiesta in triplice copia, ai sensi dell’articolo 42 del DPR 309/90 servono per i l fabbisogno della struttura sanitaria e non, come previsto dalla legge n. 12/01 per uso professionale urgente del medico o del veterinario.
Firmato il 30 giugno scorso dal direttore generale Nello Martini, il testo è stato inviato anche al Comando carabinieri della sanità di Roma.