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SESSIONI 2024

Veterinaria, ordinanza del Mur per l'abilitazione Stato

Veterinaria, ordinanza del Mur per l'abilitazione Stato
Sono indette nei mesi di luglio e novembre le sessioni degli esami di Stato per l'abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario.
Il Mur ha pubblicato l'ordinanza ministeriale che stabilisce le date per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione medico veterinaria. Il provvedimento precisa che l’abilitazione all’esercizio della professione di veterinario è conseguita previo superamento del relativo esame di Stato in modalità semplificata, disciplinato dai decreti attuativi della legge 8 novembre 2021, n. 163.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 25 luglio, per la prima sessione e il 14 novembre, per la seconda sessione. Alle sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo di laurea entro il termine stabilito dai bandi emanati dalle università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

L'ammissione - I candidati devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione di luglio non oltre il 24 giugno e alla seconda sessione di novembre non oltre il 21 ottobre. La domanda va inoltrata alla segreteria dell’università presso cui i laureati intendono sostenere gli esami. E' possibile presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi d'esame. 

Documenti - La domanda, in carta semplice, con le indicazione anagrafiche deve essere corredata dal titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, la ricevuta della tassa di ammissione agli esami, eventuali certificazioni attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.

Impossibilità di partecipare alla prima sessione - Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione inoltrando una nuova domanda entro il 21 ottobre, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

Tirocinio - I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare che produrranno, prima dell’inizio dello svolgimento degli esami, l’attestato di compimento della pratica professionale o la dichiarazione sostitutiva.

L'ordinanza riporta una tabella con l'elenco degli Atenei in cui è possibile sostenere l'Esame di Stato.

Ordinanza Ministeriale n. 634 
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni non regolamentate

Esame di Stato semplificato: disciplina transitoria