Dare ai consumatori un quadro informativo piu' completo sugli alimenti. Questo l'obiettivo del decreto interministeriale- Agricoltura Mise e Salute- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Si applicherà "in via sperimentale" e fino al 31 dicembre 2021, il
decreto interministeriale sull'indicazione obbligatoria di provenienza nell'etichettatura delle carni suine trasformate.
Il provvedimento,
annunciato a luglio- è firmato dai Ministri
Bellanova, Patuanelli e Speranza. Si applica alle «carni di ungulati domestici», «carni macinate», «carni separate meccanicamente», «prodotti a base di carne» e «preparazioni di carni».
Nelle etichette di questi prodotti "e' obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina". Le modalità (art. 4 del decreto) stabiliscono che l'informazione sia posizionata "nel campo visivo principale, stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile". In particolare:
-«Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»;
-«Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»;
-«Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)» .
La dicitura «100% italiano» e' utilizzabile solo quando la carne e' proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
Prioritario sapere se l'ingrediente è italiano- Per verificare la percezione dei cittadini, alla indicazione della provenienza dell'alimento e della sua materia prima in etichetta, nel 2018 ISMEA aveva avviato una
consultazione. Dai
risultati è emerso che:
- l'83% dei partecipanti considera l'utilizzo dell'ingrediente italiano un elemento prioritario nella scelta di un prodotto alimentare
- oltre il 95% dei partecipanti era favorevole a una "chiara e leggibile indicazione dell'origine della materia prima in etichetta"
I risultati della consultazione hanno spronato il Governo a dare attuazione alla
Legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari, attraverso l'adozione di uno specifico decreto interministeriale.
Sanzioni e transizione- Per violazioni al decreto si applicano le sanzioni previste dal
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.131. I prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello decreto- cioè prima del 15 novembre 2020- possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta.
DECRETO 6 agosto 2020 Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate.