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ATTO DI GOVERNO

Disciplina sanzionatoria per le violazioni in etichetta

Disciplina sanzionatoria per le violazioni in etichetta
E' in corso l'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee in materia di informazioni sugli alimenti.
Si tratta di conformarsi al regolamento (UE) n. 1169/2011 -che disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori- e della direttiva 2011/91/UE  riguardante le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. L'atto presentato dal Governo alle Camere, aggiorna anche le disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992  concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

La necessità del nuovo intervento regolatorio "deriva dalla difficoltà di coprire con gli strumenti attuali, costituiti dalle disposizioni sanzionatorie dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, le nuove fattispecie previste dal regolamento sull'etichettatura"- ha spiegato il relatore Sen Piero Aiello in 12° Commissione Sanità del Senato.
Il provvedimento contiene anche le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento. Per ragioni di tutela della salute, la sanzione si applica non solo in caso di vendita dell'alimento scaduto, ma, più in generale, in caso esso sia ceduto a qualsiasi titolo oltre la sua data di scadenza.

Con il provvedimento in oggetto viene introdotta una maggiore articolazione degli scaglioni di sanzioni amministrative, che passano da tre a cinque, nonché un più elevato moltiplicatore dei minimi edittali che passa da 6 ad 8. Tale maggiore articolazione degli importi sanzionabili (da un minimo di 500 euro ad un massimo di 40.000 euro, rispetto al range vigente che va da 600 a 18.000 euro) consentirà al soggetto controllore di adattare il livello della sanzione da irrogare sulla base della valutazione prevista all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine al caso concreto. Il pagamento in misura ridotta, che permane, potrà avere pertanto maggiori effetti dissuasivi soprattutto per le violazioni di maggiore gravità.

All'articolo 26 si modifica l'attuale assetto di competenze, in base al quale autorità competenti ad irrogare le sanzioni sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono degli organismi preposti a svolgere i controlli (ASL, Camere di Commercio, NAS), fatte salve le competenze, ove previste, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. L'articolo 26 demanda, invece, la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative esclusivamente allo Stato e individua, quale autorità amministrativa competente, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Restano ferme le competenze degli organi che sono preposti, sulla base della legislazione vigente, all'accertamento delle violazioni. Sono fatte salve, inoltre, le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella repressione degli illeciti.


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ATTO DI GOVERNO 456
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE