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LOTTA AGLI SPRECHI

La legge del Buon Samaritano si estende agli animali

La legge del Buon Samaritano si estende agli animali
Applicazione delle norme anche ai prodotti destinati all'alimentazione o all'igiene animale. Semplificazione in materia fiscale per i beni ceduti gratuitamente.
Incentivi fiscali, riduzione della tassa sui rifiuti e semplificazioni contabili per la cessione di prodotti a fini benefici. La proposta di legge Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, sottoscritta da un'ampia fetta del Transatlantico ha iniziato l'iter in Commissione Affari Sociali.

L'obiettivo è di favorire, incentivare e semplificare molte buone pratiche che da tempo sono attuate nel territorio nazionale, ponendo una particolare attenzione nei confronti della riduzione dello spreco alimentare e del recupero e riuso delle eccedenze. In favore delle persone e anche degli animali. Infatti, l'articolo 2 della proposta di legge interviene sulla legge n. 155 del 2003 (cosiddetta del «buon samaritano») ampliando la platea dei soggetti e i beni ai quali tale normativa si applica.

Le onlus, ma anche le farmacie e le parafarmacie, gli esercizi commerciali, i negozi di vendita al dettaglio, i ristoranti, i comitati e i comuni - che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene o la pulizia della casa o della persona, di abbigliamento, di giocattoli e di farmaci - sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. L'equiparazione vale anche per i prodotti destinati all'alimentazione e all'igiene degli animali».

La pdl consente la cessione di prodotti alimentari invenduti il cui termine minimo di conservazione sia stato superato da non più di trenta giorni a solo scopo benefico o per il sostegno vitale di animali. La cessione è possibile per i prodotti sui quali è indicato il termine utile di consumo.

La proposta di legge detta una disciplina per la cessione dei prodotti alimentari invenduti da parte di negozi al dettaglio e della grande distribuzione organizzata. Le eccedenze alimentari non più conformi ai requisiti aziendali, ma ancora idonee all'alimentazione umana o animale dal punto di vista igienico-sanitario, possono essere cedute ad associazioni non profit o a comitati che effettuano la raccolta ai soli fini di beneficenza. I prodotti ai quali si applica la normativa sono le rimanenze di attività promozionali, di prodotti stagionali, di prodotti con data di scadenza ravvicinata, di test o lanci, di eventi meteorologici imprevisti e sfavorevoli, di errori nella programmazione della produzione, di ordini errati, di danneggiamento della confezione esterna che non compromette i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza del prodotto.

L'articolo 7 detta disposizioni per definire in maniera univoca gli standard e le condizioni utili a consentire l'ulteriore trasformazione dei prodotti alimentari ad alta deperibilità ritirati dal mercato o invendibili per destinarli al consumo umano o animale, assicurando il minor spreco alimentare possibile sulla base delle conoscenze acquisite e del progresso tecnico.

Infine, la proposta di legge, demanda al Ministero della salute l'armonizzazione delle misure igienico-sanitarie per la donazione delle eccedenze a fini di beneficenza e la definizione di specifici piani di autocontrollo.

Il 15 luglio scorso il Presidente della Commissione Affari Sociali ha annunciato un ciclo di audizioni.