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DAL MINSAL

Preparazione carni, non contestabili gli additivi autorizzati

Preparazione carni, non contestabili gli additivi autorizzati
Il Ministero della Salute ha chiarito l'applicazione del principio di trasferimento in risposta ad un quesito dei Servizi Veterinari del Veneto.

E' possibile utilizzare ingredienti contenenti additivi autorizzati nella fabbricazione delle "preparazioni di carne"? Le norme comunitarie al riguardo risultano confuse e necessitano di una correzione testuale e di un chiarimento ministeriale. La prima è in divenire, il secondo è già arrivato, a cura della Direzione Generale della Sanità Animale in risposta al quesito formulato dalla Regione Veneto.

In attesa di modifiche legislative, già prospettate dalla Commissione Europea, il Ministero della Salute ritiene che il principio del trasferimento (articolo 18 del Regolamento CE 1333/08)  si possa applicare alle preparazioni di carne e che la presenza accidentale di un additivo alimentare non autorizzato possa essere tollerato qualora lo stesso additivo sia consentito in uno degli ingredienti impiegati nelle preparazioni.

La materia è disciplinata da due provvedimenti comunitari contradditori fra loro: il Reg CE 1333/08 e il  Reg CE 1129/2011. Quest'ultimo è in corso di modifica da parte delle autorità europee, secondo formule correttive sulle quali l'Italia si è espressa favorevolemente. Il dubbio postulato dal Veneto- che verrà definitivamente superato con la modifica del testo regolamentare- è insorto in ambito europeo dal 1 giugno 2013, da quando cioè la presenza di un additivo negli alimenti non trasformati non risulta autorizzata. La circostanza, spiega la nota ministeriale, ha posto difficoltà di interpretazione da parte degli operatori del settore e delle autorità di controllo, per apparente inconciliabilità con il principo stesso del trasferimento.

Per queste ragioni, la Commissione Europea inserirà alla voce "alimenti non trasformati" la frase "ad esclusione delle preparazioni di carni". In questo modo il principio del trasferimento si potrà applicare alle preparazioni di carni e la presenza di un additivo alimentare non autorizzato per tale categoria e non intenzionalmente autorizzato dal produttore, sarà considerata legale qualora lo stesso additivo sia autorizzato in uno degli ingredienti impiegati nelle preparazioni.

La Direzione Generale della Sanità Animale ha dunque invitato gli Assessorati regionali " a dare istruzioni alle autorità sanitarie affinchè la presenza nella preparazione di carni, nelle dovute proporzioni, di additivi alimentari legalmente autorizzati in uno degli ingredienti delle stesse preparazioni non sia oggetto di contestazioni".

pdfRISPOSTA_DEL_MINISTERO_DELLA_SALUTE.pdf198.1 KB