Circolare del Ministero della Salute sui derivati degli oli vegetali e grassi miscelati commercializzati a scopo mangimistico.
La nota ministeriale riguarda il
Regolamento 225/2012 ed è rivolta agli stabilimenti che immettono sul mercato, a scopo mangimistico, derivati degli oli vegetali e grassi miscelati.
L'oggetto del chiarimento ministeriale riguarda la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e i tests obbligatori per le diossine di oli, grassi e derivati. In particolare:
- trasformazione degli oli vegetali greggi
- fabbricazione oleochimica di acidi grassi
- produzione di biodiesel
- miscelazione di grassi
- produzione, controllo qualità e monitoraggio della diossina
- deroghe agli obblighi di monitoraggio
- certificati analitici e controllo analitico di laboratorio
- stoccaggio e strasporto
Gli stabilimenti sono soggetti a riconoscimento quando effettuano le attività di: trasformazione di oli vegetali greggi, ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) n. 852/2004; fabbricazione oleochimica di acidi grassi; produzione di biodiesel; miscelazione di grassi.
La nota precisa che "il Regolamento UE n.225/2012 , come il
Regolamento (UE) 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi, non introducono deroghe rispetto a quanto definito da altri Regolamenti comunitari relativi all'alimentazione animale", i cosiddetti Regolamenti "sottoprodotti" (ad es. il
Regolamento CE n.1069/2009 e il
Regolamento n. 142/2011).
"E' evidente, quindi- si legge nella nota- che nel caso in cui gli oli, i grassi e i derivati, da destinare ad uso mangimistico, originino da sottoprodotti di origine animale è obbligatorio conformarsi anche a quanto riportato nei Regolamenti "sottoprodotti"".
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