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REGIONE LAZIO

Cani e gatti, ANMVI: tempo nei negozi sia ridotto al minimo

Cani e gatti, ANMVI: tempo nei negozi sia ridotto al minimo
Una disciplina degli esercizi commerciali rispettosa del benessere animale, dovrebbe intendere la compravendita come "atto di intermediazione".

Il Consiglio regionale del Lazio sta esaminando il nuovo Testo Unico del Commercio (Pdl 37 del 20 giugno 2018) proposto dalla Regione Lazio su proposta della Giunta Zingaretti. In vista dei lavori in XI Commissione Sviluppo economico e Attività produttive, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle sta lavorando ad alcuni emendamenti per introdurre nel Testo la disciplina degli esercizi commerciali per la vendita di animali.

Su richiesta del Presidente di Commissione, On Massimiliano Maselli, l'ANMVI ha inoltrato alcune osservazioni per una disciplina del commercio degli animali rispettosa dell’essere senziente oggetto di compravendita, che per essere tale "deve fondarsi su principi di tutela della salute e del benessere animale".

Sulla base della letteratura scientifica e dell'esperienza clinica, l'ANMVI ha posto l'accento sul tempo di permanenza nei luoghi commerciali di vendita: "Più è ampio l’intertempo fra l’abbandono del luogo di nascita e l’arrivo nel luogo dell’adottante, più il soggetto è vulnerabile alle patologie ansiose. Ciò vale quindi sia per le attività commerciali al dettaglio che all’ingrosso, dove il tempo di permanenza deve essere ridotto al minimo".- scrive l'Associazione.

"La compravendita al dettaglio/ingrosso di animali da compagnia- contrariamente a ciò che avviene negli allevamenti autorizzati- andrebbe intesa solo come atto di intermediazione fra il luogo di nascita (dove il cucciolo deve rimanere per almeno 60 gg) e il luogo di arrivo (il gruppo familiare adottante)"- prosegue l'ANMVI nel suo parere, aggiungendo che secondo altri esempi di legislazione regionale in materia, talvolta si prevedono prevede misure di garanzia quali l’obbligo a carico di commercianti di cani e gatti di individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario. "Fermo restando l’assoluta estraneità deontologica del Medico Veterinario rispetto all’atto commerciale, anche questa misura, dovrebbe in ogni caso essere conseguente alla primaria regola del massimo contenimento temporale della permanenza nel punto vendita"- conclude l'ANMVI.

La nota, condivisa dal Consiglio Direttivo dell'ANMVI, è firmata dal Vicepresidente con delega alla Medicina Veterinaria Comportamentale, Raimondo Colangeli.

Proposta di legge n. 37 del 20 giugno 2018,
"Disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande" - di iniziativa della Giunta Regionale.