Il decreto, attuando la Legge di Stabilità, compensa in parte l'aumento impositivo sui rendimenti finanziari delle casse dei professionisti.
Non solo investimenti in azioni, quote di società o obbligazioni di enti residenti in Italia, ma anche di società o enti residenti in uno stato membro dell’Ue o in stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.
Questi i confini entro cui le casse di previdenza potranno scegliere di indirizzare gli investimenti che daranno loro la possibilità di usufruire del credito di imposta previsto dalla legge di stabilità 2015 a parziale compensazione dell’aumento impositivo sui rendimenti finanziari (passato dal 20% al 26% per le casse e dall’11,5% al 20% per i fondi pensione). E la conferma è arrivata ieri a tarda sera quando in G.U. n. 175 è stato pubblicato il decreto 19 giugno 2015 del ministero dell’economia e delle finanze che disciplina le modalità per usufruire dell’agevolazione fiscale.
La versione definitiva del decreto- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- ha confermato, con qualche aggiunta, quanto previsto nelle bozze circolanti all’indomani dell’annuncio da parte del Mef del completamento del testo composto da sei articoli. Spazio quindi a investimenti mirati su turismo, cultura, ambiente, reti idriche, strade, porti, aeroporti, ferrovie, ospedali, immobili pubblici non residenziali, telecomunicazioni ed energia. E nulla sarà lasciato al caso. Qualora, infatti, la somma dei bonus richiesti dagli enti fosse maggiore del plafond disponibile (80 milioni di euro annui a partire dal 2016), la torta sarà ripartita proporzionalmente tra gli aventi diritto. Se invece il budget risulterà capiente rispetto alle domande, tutti otterranno l’importo prenotato. (fonte)
------------------------ DECRETO 19 giugno 2015 Attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente la determinazione di condizioni, termini e modalita' di applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, nonche' delle forme di previdenza complementare ed individuazione delle attivita' di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del credito. (15A05901) (GU Serie Generale n.175 del 30-7-2015)