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CONTRIBUTI

Niente gestione separata se l'attività è collegata

Niente gestione separata se l'attività è collegata
L'INPS e il MinLavoro chiariscono definitivamente che il professionista che svolge un'attività riconducibile a quella riservata versa sempre al proprio ente di previdenza.
Con la circolare 72/2015- emanata di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali- l'INPS ha fornito - anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale-  i criteri generali per la corretta individuazione dell'ente competente in materia di previdenza, per i liberi professionisti. Rispondendo alle categorie degli ingegneri degli architetti, la circolare si richiama all''art. 2, comma 26, della Legge 335/95, la quale prevede testualmente che i "soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi", sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata INPS.

Il D.M. 281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all'art. 6 chiarisce che "non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria", spiegando che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo, alla Gestione separata, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente previdenziale di categoria.

Alla luce di tali disposizioni, l'INPS afferma che "rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 26 cit. coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l'Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione", a causa della quale INARCASSA esclude l'obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale.

Il legislatore (art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011) con norma di interpretazione autentica, ha confermato l'orientamento già espresso dall'INPS  con circolare n. 99/2011 e con il messaggio n. 709/2012.

"Pertanto- conclude la circolare 72/2015, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, co. 1 del TUIR, sono destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento".