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ATTIVITA' PRODUTTIVE

Disciplina della toelettatura: è iniziato l'iter della pdl Gadda

Disciplina della toelettatura: è iniziato l'iter della pdl Gadda
Sono circa 5 mila gli addetti all'esercizio della toelettatura degli animali d'affezione. Con la pdl Gadda il settore va incontro ad una prima disciplina organica.

Il 1 agosto è iniziato l'iter della pdl dell'On Maria Chiara Gadda (Azione Italia Viva) "Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione". In nove articoli, la pdl ha l'obiettivo di "assicurare il libero esercizio dell'attività di toelettatura, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso, la tutela della salute e del benessere psicofisico degli animali". Relatrice della proposta di legge- in Commissione Attività Produttive alla Camera- è l'On Beatriz Colombo (FDI). 
La proposta stabilisce una serie di principi generali, rinviando alle Regioni il compito di disciplinare, con proprie leggi, l'attività di toelettatura degli animali di affezione.

Requisiti- L'esercizio dell'attività di toelettatura - inserita nel quadro legislativo dell'artigianato- è subordinata ad una "scia" la segnalazione di inizio attività presso lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio. La qualifica di toelettatore degli animali di affezione èrilasciata dalle regioni dopo aver superato con esito positivo un apposito esame al termine di un corso di formazione di ottocento ore o di un periodo di apprendistato presso un'impresa di toelettatura. Spetta al  Ministro del lavoro definire per decreto i contenuti della formazione abilitante, mentre alle Regioni compete l'individuazione delle modalità di aggiornamento professionale.
La proposta di legge fa salva la prosecuzione dell'attività di toelettatura da parte delle imprese che già la esercitano alla data di entrata in vigore della legge e consente, fino all'avvio dei corsi di formazione costituiti ai sensi della legge, l'esercizio della professione a quanti abbiano comunque svolto un corso professionale o maturato almeno due anni di esperienza nel settore, salvo l'obbligo di frequentare un apposito corso della durata di cento ore e sostenere il relativo esame finale.

Responsabilità- Il toelettatore degli animali di affezione è tenuto a eseguire solo i trattamenti e le prestazioni rientranti nell'attività di toelettatura, salvo quelli preventivamente concordati con il responsabile dell'animale: è inoltre tenuto ad informare il responsabile dell'animale qualora una situazione di particolare complessità impedisca di fatto la prosecuzione dell'attività.

Riscontro di patologie- Il toelettatore può rifiutarsi di eseguire l'attività di toelettatura qualora venga a conoscenza di patologie dell'animale che risultino incompatibili con l'attività.

Obblighi
- La proposta di legge dispone l'obbligo per il toelettatore, qualora ne venga a conoscenza, di denunciare alle autorità competenti fatti suscettibili di costituire maltrattamento di animali o abusivo esercizio della professione.

Sanzioni- Il toelettatore che venga meno alle proprie responsabilità ed obblighi è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 5.000 euro.

Discussione- Nel corso della discussione in Commissione, l'On Fabrizio Benzoni (A-IV-RE) ha chiesto "un qualificato ciclo di audizioni informali", mentre dal M5S, l'On Cappelletti ha auspicato il superamento dell'attuale legislazione regionale " a macchia di leopardo", evidenziando la necessità di "uniformare la materia in tutto il territorio nazionale".
Per la relatrice Colombo nella proposta di legge "potrebbe essere maggiormente evidenziato l'aspetto riguardante il benessere degli animali". Il Presidente della Commissione On Alberto Luigi Gusmeroli ha osservato che "quanto segnalato dalla relatrice potrà certamente essere oggetto della futura attività emendativa".

C. 597 Gadda
Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione

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