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RACCOLTA DATI IN ALLEVAMENTO

Modifiche alla disciplina della riproduzione animale

Modifiche alla disciplina della riproduzione animale
Modifiche alla disciplina della riproduzione animale: novità nella raccolta dati in allevamento e raccordo con la BDN del Ministero della Salute.


Il Capo VI  (Semplificazioni in materia di zootecnia) della pdl Gallinella apporterà- se definitivamente approvato- numerose modificazioni alla disciplina della riproduzione animale. Adottando un nuovo testo base, la Commissione Agricoltura della Camera è intervenuta sul Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52.

Nuove definizioni- La XIII Commissione Agricoltura ha introdotto ulteriori definizioni al D.Lvo 52/2018: “raccolta dati”; “analisi dei campioni”; “elaborazione dei dati”, nuove definizioni passibili di aggiornamento  per attuare le strategie dell’Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica. Le nuove definizioni rimandano alle corrispondenti modifiche apportate alla disciplina della riproduzione animale.
Per “raccolta dei dati” si intende il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell’ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall’Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.
Per “prelievo dei campioni” si intende il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall’Ente selezionatore; mentre per “analisi dei campioni” si intende l’analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall’Ente selezionatore.
Sono invece definiti “elaborazione dei dati” il trattamento e l’elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall’Ente selezionatore.

Sezione supplementare nei libri genealogici- Si introduce una sezione supplementare del libro genealogico (che fa parte di programmi genetici approvati) nella quale, senza oneri per l’allevatore, siano iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l’appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica del Ministero della salute ».

Soggetti terzi per la raccolta dei dati in allevamento e loro gestione – Si prevede che la valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico sia svolta direttamente dall’Ente selezionatore o ibridatore. L’elaborazione dei dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni e l’analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall’Ente selezionatore.
I soggetti terzi devono possedere una serie di requisiti, fra cui una dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica e anche la certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;
Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.

Banca Zootecnica presso la BDN del MinSal - Con decreto del Ministero sono stabilite delle linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici “nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la BDN del Ministero della salute ».

Soppressioni- La Commissione Agricoltura della Camera ha soppresso l’articolo sulla consulenza aziendale che consentiva il riconoscimento dei soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento all’interno del sistema delle consulenze aziendali (la condizione era che il personale impiegato nell’attività di consulenza non partecipasse alla fase operativa della raccolta dei dati).
Soppresse anche le norme in materia di controllo della fauna selvatica che prevedevano che le guardie venatorie regionali o provinciali potessero avvalersi di altre figure come guardie comunali, proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo, previa formazione e licenza di esercizio venatorio.

Sul testo base sono state presentate numerose proposte emendative al vaglio della XIII Comissione prima del passaggio in Aula.

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