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REGOLAMENTO DELEGATO

Antibiotici, controllo ufficiale sui divieti estesi ai Paesi Terzi

Antibiotici, controllo ufficiale sui divieti estesi ai Paesi Terzi
Anche gli importatori da Paesi Terzi saranno soggetti alla verifica ufficiale di conformità: animali e prodotti derivati non potranno contenere antimicrobici vietati nell'Unione Europea.


La 14°Commissione Politiche Europee del Senato sta esaminando le proposte della Commissione Europea "per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici". Le proposte sono contenute in  regolamento delegato, che coordina il regolamento sui controlli ufficiali (2017/625) con il regolamento sui medicinali veterinari (2019/6) varato due anni dopo.

Il relatore Sen Simone Bossi (Lega) ha riferito che le nuove regole entreranno in vigore il 22 gennaio 2022 e che rientrano nella Strategia dal "Produttore al consumatore", con la quale l’Unione europea ha fissato l’obiettivo di ridurre del 50 per cento entro il 2030 le vendite complessive, nel proprio territorio, di antimicrobici impiegati per gli animali di allevamento e per l’acquacoltura.

Verifica del rispetto dei divieti estesi ai Paesi Terzi -  Sono previste alcune modifiche al Regolamento 2017/625 con l'obiettivo di includere nei controlli ufficiali la verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6  che estende agli operatori in Paesi terzi che esportino animali e prodotti di origine animale nell’UE i seguenti divieti:
-il divieto di impiegare antimicrobici per promuovere la crescita e la produttività degli animali
-il divieto di impiegare quegli antimicrobici riservati, secondo la disciplina europea, alla cura di alcune infezioni nell’uomo.
Nella lotta alla resistenza antimicrobica, questi divieti sono considerati "un elemento chiave". Per questo la Commissione europea ritiene che la verifica sugli importatori vada espressamente inserita nel regolamento 2017/625 con un esplicito rimando all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. Inoltre, le importazioni di animali e di prodotti di origine animale da Paesi terzi sono disciplinate a livello dell’Unione, pertanto la questione non può essere affrontata a livello nazionale.

Impatto finanziario dei controlli - Secondo il Governo  non è ancora possibile stimare l’entità e i costi delle attività di campionamento e di analisi derivanti dall’applicazione dell' articolo 118, paragrafo 1). Se saranno programmati ed eseguiti a scopo di monitoraggio e in assenza di sospetti di non conformità, questi costi graveranno sul bilancio nazionale, mentre saranno a carico degli operatori se eseguiti per sospetto (nel caso in cui da precedenti controlli siano emerse delle non conformità).

Il parere del Governo
- Nella relazione inviata alle Camere, il Governo esprime una valutazione complessivamente positiva e sottolinea  lo sforzo di ciascuno Stato membro per contrastare la resistenza antimicrobica, "uno sforzo che non può essere vanificato dall’introduzione, nel mercato dell’Unione, di animali (e relativi prodotti) da Paesi terzi in cui siano ancora vigenti norme che possano mettere a rischio la salute pubblica". Il Governo definisce inoltre la proposta di regolamento "di particolare urgenza in considerazione dell’applicazione in data 28 gennaio 2022 del regolamento (UE) 2019/6".

Aggiornati i riferimenti normativi- La Commissione europea apporta anche alcune modifiche formali al regolamento (UE) 2017/625, correggendo e attualizzando i riferimenti normativi: viene in particolare sostituito il riferimento alla direttiva 2001/82/CE con quello al regolamento (UE) 2019/6.

COM(2021) 108
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici

pdfCOM2021_0108_IT.pdf155.87 KB