• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31380

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

DDL LORENZIN

Emendamenti certosini sul funzionamento degli Ordini

Emendamenti certosini sul funzionamento degli Ordini
Nuovi emendamenti approvati al DDL Lorenzin. Il testo uscito dal Senato sta subendo una minuziosa riscrittura e dovrà certamente passare per una terza lettura.

La XII Commissione Affari Sociali sta emendando l'articolo 3 del Ddl Lorenzin, dedicato alla struttura e al funzionamento degli Ordini delle professioni sanitarie. Gli emendamenti fino ad ora approvati comportano una riscrittura certosina di commi e frasi di dettaglio sul testo uscito dal Senato. Sarà certamente necessaria un terza lettura al Senato e, senza contare l'incognita delle elezioni anticipate, i tempi parlamentari sono comunque molto corti e molti lenti.
La grande mole di modifiche presentate, già votate e ancora da esaminare non depone infatti a favore di un celere iter. Non a caso si è parlato di spacchettare nuovamente il provvedimento che preme soprattutto alle nuove professioni sanitarie.

Gli ultimi emendamenti approvati, a parte l'articolo aggiuntivo che ha istituito l'area delle professioni socio-sanitarie, si concentrano sugli articoli dedicati al funzionamento interno degli Ordini.

Quorum e voto telematico- Ciascun Ordine territoriale elegge i propri organi in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto. Per effetto degli emendamenti approvati, la votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno "la metà degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quarto degli iscritti". ( Il DDL Lorenzin approvato dal Senato considerava valida la votazione con i voti di almeno un quarto degli iscritti e qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti).
Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche "prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica regolato da apposito decreto ministeriale del Ministero della salute e con oneri a carico degli Ordini".
Il seggio elettorale, per effetto di un ulteriore modifica, è composto "da tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo, diversi dal presidente uscente, i quali al loro interno eleggono il presidente di seggio".

Rieleggibilità- Ogni Consiglio direttivo territoriale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. "Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati consecutivi.

Tassa annuale e stato occupazionale-  Spetta al Consiglio Direttivo proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, che può essere "diversificata" e -per effetto di un emendamento approvato, andra determinata anche  "tenuto conto dello stato di occupazione degli iscritti". La tassa annuale deve essere necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Iscrizione all'Albo- Nel DDL approvato dal Senato, per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.  Un emendamento approvato dalla Commissione Affari Sociali aggiunge che "per gli iscritti all'albo che siano anche dipendenti di una pubblica amministrazione sono fatti salvi i poteri delle aziende sanitarie e delle altre istituzioni pubbliche in materia di organizzazione del lavoro nel rispetto della normativa regionale nonché le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro".

Approvazione del Codice Deontologico- Viene introdotto un quorum per l'approvazione del Codice deontolologico, la cui emanazione spetta alle Federazioni nazionali: il Codice deve essere "approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno due terzi dei consiglieri presidenti di Ordine e riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali, che vi aderiscono con delibera dei Consigli direttivi".

Comitato Centrale- Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. A questa previsione - già contemplata nel DDL- la XII Commissione aggiunge la seguente:"Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati consecutivi". Inoltre, le elezioni del Comitato Centrale devono svolgersi "con la garanzia dell'equilibrio di genere e del rinnovo generazionale nella rappresentanza, le cui modalità sono determinate con successivi regolamenti".