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Direttiva

Sperimentazione, nuovi criteri di recepimento

Sperimentazione, nuovi criteri di recepimento
Durante l'esame della Legge Comunitaria 2011, la Commissione Politiche dell'Unione Europea ha approvato un articolo aggiuntivo riguardante i criteri per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. L'articolo aggiuntivo è stato proposto dalla XII Commissione (Affari Sociali) della quale è segretario l'On Gianni Mancuso.

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione Europea) ha approvato una serie di emendamenti alla Legge comunitaria 2011, tra cui l'articolo aggiuntivo 50.12 (art. 5 - bis) riguardante i criteri per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. L'articolo aggiuntivo è stato proposto dalla XII Commissione (Affari Sociali) della quale è segretario l'On Gianni Mancuso, che ha diffuso in proposito un comunicato.

I criteri di recepimento della Direttiva 2010/63/UE, erano già stati approvati dalla Commissione Affari Sociali, con interventi e proposte dell'allora Ministro della Salute Ferruccio Fazio. Ora la stessa Commissione ha presentato un nuovo articolo aggiuntivo.

L'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria 2011 avrà inizio, con la discussione generale, lunedì 23 gennaio.

Art. 5-bis. (Approvato)
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di centri di ricerca e università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;
c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;
d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti bellici;
f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;
g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;
h) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;
i) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.
(5. 012. La XII Commissione).

 

pdfCOMUNICATO ON GIANNI MANCUSO.pdf139.41 KB