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ACCORDO SCRITTO SENZA PARAMETRO TARIFFARIO?

ACCORDO SCRITTO SENZA PARAMETRO TARIFFARIO?
In omaggio alle richieste dell'Antitrust, il Governo intende cancellare il riferimento tariffario nella pattuizione del compenso ai professionisti. Che dovrà essere scritta. Le prime anticipazioni del Decreto-Sviluppo contengono un "emendamento migliorativo" della disciplina delle professioni appena varata con la Manovra d'agosto.

Nella bozza di Decreto Sviluppo si prevede un emendamento "migliorativo" della disciplina delle professioni, da poco definita dall'articolo 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche) della legge 148/2011, in vigore il 17 settembre scorso.

Come noto, la148/2011 (Manovra bis) ha ridato valore legale alle tariffe professionali, intese come parametro per la determinazione dell'onorario del professionista. L'articolo 3, quello che prevede che il compenso venga pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, specifica infatti che la pattuizione va fatta "prendendo come riferimento le tariffe professionali".

L'obbligo dell'accordo scritto fra cliente e professionista non è ancora in vigore, ma è un principio che entro il 17 settembre 2012 tutti gli ordinamenti professionali dovranno recepire. Con il decreto sviluppo il riferimento tariffario rischia di sparire di nuovo. Verrebbe anche cancellato il seguente periodo: "E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe".

Un chiaro omaggio all'Antitrust che, in agosto, nella sua segnalazione al Governo e al Parlamento aveva bollato la norma come "contraddittoria e contraria alla liberalizzazione del mercato dei servizi professionali", "un passo indietro, rispetto alla norma vigente (la Legge Bersani, ndr) in base alla quale le tariffe professionali non sono obbligatorie".

Ancora una volta l'Antitrust non interpreta correttamente le norme del mercato comunitario facendo di tutte le professioni un fascio: la sanità animale, ricadendo sotto la definizione dei "motivi imperativi di interesse generale", può senz'altro rivendicare l'esclusione dalle liberalizzazioni spinte e la legittimità delle tariffe professionali.

Allegati
pdf MANOVRA BIS- DECRETO LEGGE 138 2011.pdf