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RIFORMA 281, IMPORTANTI MODIFICHE AL TESTO

RIFORMA 281, IMPORTANTI MODIFICHE AL TESTO
Servizio di soccorso animale pubblico con numero unico di attivazione. Scuole di specializzazione in comportamento e benessere animale per formare i veterinari dei "presidi di igiene urbana veterinaria e formazione". L'attività di prevenzione e controllo delle morsicature viene assegnata alle Regioni e non più ad una commissione nazionale presso il Ministero della Salute. La Commissione Affari Sociali ha approvato ulteriori emendamenti al testo base di riforma della 281.

La Commissione Affari Sociali ha approvato ulteriori emendamenti al testo base di riforma della Legge 281. Di seguito le modifiche dall'articolo 4 all'articolo 8. 

Anagrafe degli animali d'affezione e banca dati nazionale- Il primo comma dell'articolo 4 viene così riformulato: " Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con un proprio atto, sulla base degli standard concertati con il Ministero della salute, le procedure d'anagrafe degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale, consultabile sul web, nonché la disponibilità dei dati necessari alla programmazione e verifica a livello centrale". Il nuovo testo aggiunge: "Il sito internet del Ministero della salute garantisce la ricerca, attraverso un meta motore, dei codici identificativi delle banche date regionali".

Carta d'identità degli animali d'affezione- Sarà il Ministero della Salute a predisporre il modello di carta di identità degli animali d'affezione, un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe degli animali d'affezione e la tracciabilità che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti.

Tatuaggio- Un emendamento all'articolo 4 dà una scadenza ai possessori di cani identificati mediante tatuaggio, i quali " sono tenuti a far inoculare il microchip dal servizio veterinario pubblico o dai veterinari liberi professionisti accreditati, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Soccorso - "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni organizzano il servizio di soccorso, attraverso il Servizio Veterinario Pubblico con numero unico di attivazione". E' un comma aggiuntivo all'articolo 5 (Soccorso di Animali).

Il testo base è stato emendato anche con la soppressione della seguente previsione: "In caso di incidente comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992" (Codice della Strada)
La segnalazione del rinvenimento di animali feriti andrà fatta in alternativa al Servizio Veterinario Pubblico o alla Polizia (e non più ad entrambi); anche il conseguente pronto intervento sarà effettuato o dal Servizio Veterinario o dalla Polizia locale ( e non più congiuntamente), sempre con propri mezzi o con l'ausilio di altri enti, pubblici o privati convenzionati.

Eutanasia: all'articolo 6 viene specificato che la soppressione di animali d'affezione" fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni" avviene "con oneri a carico del proprietario di animali".

Attività di prevenzione e controllo delle morsicature - "Le Regioni possono adottare iniziative finalizzate alla prevenzione delle morsicature, alla valutazione dei dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e alla formulazione di proposte al fine di prevenirle". Questo periodo sostituisce la più articolata formulazione dell'articolo 7 (Attività di prevenzione e controllo delle morsicature), presente nel testo base, che istituiva una Commissione nazionale al Ministero della Salute, con il compito di valutare i dati delle morsicature trasmessi dalle Regioni e di formulare proposte.

Presidi di igiene urbana veterinaria e formazione- Rinominato e riformulato l'articolo 8, intitolato nel testo base, "Formazione". Nella nuova versione approvata: "Le regioni individuano una specifica struttura organizzativa dei Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, a valenza provinciale competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali d'affezione. Tale struttura organizzativa, anche di bacino multizonale, è finalizzata alle funzioni di gestione della Anagrafe, del servizio di soccorso ed accalappiacani, della gestione canile sanitario, ed alle altre attività di Igiene Urbana Veterinaria individuate dalla presente legge".

Per quanto riguarda la formazione, in luogo di prove di valutazione per l'accesso al ruolo di veterinario dirigente dell'area funzionale C, il testo ora recita: "Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è destinata alla formazione di medici veterinari del Servizio sanitario nazionale, inquadrati nelle discipline di Sanità animale e Igiene degli allevamenti, in materia di comportamento e benessere degli animali, anche attraverso il finanziamento di specifiche Scuole di specializzazione".

Aggiunta la previsione che le associazioni di volontariato riconosciute "garantiscono la formazione dei propri associati che operano presso canili sanitari e rifugi. Tale formazione deve essere acquisita sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale previsto al comma 5 dell'articolo 10" (che stabilirà i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari, per i quali ciascun animale deve disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della legge).
Anche gli operatori che svolgono attività economiche con animali d'affezione devono essere in possesso di specifica formazione acquisita sulla base dei criteri stabiliti dallo stesso decreto ministeriale previsto al comma 5 dell'articolo 10.

281, EMENDAMENTI AL POSSESSO RESPONSABILE

RIFORMA 281, PRIME MODIFICHE AL TESTO BASE