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SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI NEL DECRETO SVILUPPO

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI NEL DECRETO SVILUPPO
Verrà tolto il divieto di società tra professionisti iscritti agli Ordini o Albi. Coinvolti quindi anche i diversi professionisti sanitari per i quali oggi vige tale limite nell'esercizio delle loro attività. Ad oggi non esiste alcuna norma specifica. Prime anticipazioni sulle intenzioni del Governo per il rilancio dell'economia e per lo sviluppo. Anche se non è ancora ufficiale, il Consiglio dei Ministri sta definendo un testo di rilancio dell'economia (Decreto Sviluppo) che introduce "misure in materia di società tra professionisti".

Verrebbe consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, secondo modelli societari regolati dai titoli V (Delle società) e VI (Della società cooperative e a responsabilità limitata) del Libro V del Codice Civile".

L'intenzione è di estendere alle professioni intellettuali le forme societarie che oggi sono tipiche delle attività commerciali e di impresa, sia di persone che di capitali: la società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata; si estendono anche le forme mutualistiche che svolgono la loro attività in forma di impresa cooperativa o di società cooperativa, a mutualità prevalente o con scopo mutualistico.

La disciplina delle società tra professionisti era già contenuta nella prima bozza di DecretoSviluppo in circolazione dal 18 ottobre. Le forme societarie del Codice Civile potranno assumere la qualifica di "società di professionisti", le società il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Inoltre, si prevede l'ammissione in qualità di "soci" dei soli professionisti iscritti all'Ordine o anche di non professionisti, purché per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità d'investimento, fermo restando il divieto per tali soci ci partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società".

Resterebbero salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Ad oggi non esiste una norma specifica e i professionisti hanno spesso mutuato le forme societarie del diritto commerciale per unirsi in società. L'unico cenno alla materia è contenuto nella Legge Bersani che si è limitata ad ammettere l'esercizio multidisciplinare che ha abolito il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, "fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità".