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CONSIGLIO DI STATO

Vaccinazione, no all'esenzione parziale per i Veterinari

Vaccinazione, no all'esenzione parziale per i Veterinari
Il Consiglio di Stato ribadisce l'obbligo vaccinale per i Medici Veterinari e dice no all'esenzione per chi esercita senza contatti interpersonali: modalità non chiare.

Palazzo Spada ha detto l'ultima parola sul ricorso di una iscritta contro il provvedimento di sospensione comminatole dall'Ordine dei Medici Veterinari di Milano per inosservanza dell'obbligo vaccinale. Con l'ordinanza del 27 maggio scorso, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare dell’Ordine provinciale e ha confermato la linea governativa dell'obbligo, escludendo forme di esenzione parziale dall'obbligo vaccinale in caso di esercizio professionale senza contatti interpersonali.

Sul contenzioso milanese, il TAR Lombardia aveva considerato che l’attività del veterinario "ben potrebbe realizzarsi attraverso modalità che non implicano il contatto diretto con gli uomini". Da qui la decisione del Giudice lombardo di  avviare una istruttoria di accertamento di eventuali rischi di trasmissione del virus Sars-COV-2 dall’uomo all’animale e viceversa.

Per il Consiglio di Stato non è chiaro come si realizzino le modalità “non interpersonali” di esercizio della professione veterinaria. Inoltre, porterebbero de facto ad una "esenzione parziale dall’obbligo legislativo che non ha, allo stato, alcun fondamento scientifico".  Quindi, si giustifica "pienamente"- si legge nell'ordinanza- "l’applicazione dell’obbligo vaccinale anche ai veterinari".
Per l'esercizio della loro attività, i Medici Veterinari "normalmente, per non dire inevitabilmente, vengono a contatto, oltre che con l’animale affidato alla loro cura, anzitutto con l’uomo e possono essere veicolo di contagio, nell’esercizio della loro professione, non solo verso l’animale, affidato alla loro cura, circostanza, questa, nel presente giudizio dibattuta e oggetto di approfondimento istruttorio, ma anche per l’uomo, che alla loro cura lo affida, circostanza, questa, al contrario incontestabile".

In conclusione, il Consiglio di Stato si attiene alla propria "giurisprudenza consolidata in ordine alla legittimità dell’obbligo vaccinale contro il virus Sars-COV-2, anche alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, per il personale esercente le professioni sanitarie". L'estensore dell'ordinanza del 27 maggio, il Consigliere di Stato Massimiliano Noccelli (foto) richiama gli stessi principi formulati a ottobre scorso (Cons. St., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045): gli esercenti le professioni sanitarie sono, in quanto tali, tenuti alla profilassi anti-SARS CoV-2, con ciò giustificando l'obbligo vaccinale "selettivo", applicabile cioè ad alcune categorie di cittadini più che ad altre. Prevale il principio di prevenzione "quale espressione di un fondamentale obbligo solidaristico gravante su tutti i cittadini e, in particolare, per il personale sanitario".

pdfORDINANZA_DEL_CONSIGLIO_DI_STATO_27_MAGGIO_2022.pdf450.6 KB