Anche in caso di condanna, l'Ordine professionale deve comunque valutare la proporzione fra la sanzione disciplinare e la gravità dei reati penali a carico dell'iscritto.
Legittimo e inevitabile che l'Ordine tenga conto della condanna penale riportata dal proprio iscritto. Ma per la Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie (Cepps) la condanna penale non comporta un "automatismo" nell'applicazione della sanzione disciplinare della radiazione. Per l'adozione del provvedimento sanzionatorio, infatti, l'Ordine è chiamato ad una adeguata valutazione della veridicità e della attendibilità degli "elementi probatori". Dalla valutazione delle prove a carico dell'iscritto dovrà risultare che la sanzione disciplinare comminata è "del tutto proporzionata alle gravi infrazioni commesse".
La Commissione si è così espressa nel Massimario 2020 pubblicato on line, a proposito di un iscritto condannato alla pena della reclusione per maltrattamento di animali e uccisione di animali, nonché alla pena accessoria dell’interdizione per due anni dall’esercizio della professione e al risarcimento dei danni alle parti civili.
Per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, la Cepps afferma che - il DPR 221/1950 che disciplina l'attività ordinistica stabilisce che la decisione sull'iscritto deve contenere l'indicazione delle "prove assunte" e "l'esposizione dei motivi" contestati all’iscritto incolpato. Se le circostanze oggetto del capo di imputazione penale sono "sufficientemente circostanziate e puntuali" nell'atto ordinistico, lo stesso è legittimo. Ed è corretto che l'Ordine riporti espressamente il procedimento giudiziario in corso, "di cui il sanitario era certamente a conoscenza".
Ricostituita la Cepps: i nomi designati da Fnovi
Massimario delle decisioni CCEPS 2020
MASSIMARIO 2020
Cepps: non c'è automatismo fra condanna e radiazione
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