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COVID E SOSPENSIONE

TAR Lombardia: improcedibile il ricorso contro l'Ordine

TAR Lombardia: improcedibile il ricorso contro l'Ordine
Sospensione per mancata vaccinazione anti-Covid. Il TAR della Lombardia si è definitivamente pronunciato sul ricorso di una iscritta nei confronti dell'Ordine dei Medici Veterinari di Milano.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia si è pronunciato sul ricorso di una iscritta dell'Ordine dei Medici Veterinari di Milano che chiedeva l'annullamento del provvedimento di sospensione ex lege per inadempimento dell’obbligo di vaccinazione. Con la sentenza pubblicata il 14 febbraio scorso, il Giudice amministrativo ha dichiarato "improcedibile" il ricorso "per sopravvenuto difetto di interesse". Stigmatizzata in sentenza la "novità e complessità" della materia, a proposito di una controversia  che si è consumata a cavallo di due provvedimenti governativi, che hanno spostato il compito di accertamento dalla ATS all'Ordine professionale.

Lesivo l'atto di accertamento della Asl-
La sospensione era stata disposta  dall'Ordine milanese in base alla legge 28 maggio 21, n. 76 dopo l'atto di accertamento a carico dell'iscritta da parte dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, atto non impugnato dalla ricorrente, ma considerato dal TAR "lesivo della sfera di autonomia decisionale dei soggetti ai quali è imposto l’obbligo vaccinale". Il Tribunale obietta la "stretta sequenza temporale" che intercorre tra l’atto di accertamento dell’ATS e l’invito formale a sottoporsi alla vaccinazione.
La procedura dettata dalla Legge 76 è stata poi modificata dal Governo con il vigente DL 26 novembre 2021, n. 172,  che ha trasferito sull'Ordine professionale il compito di verificare lo stato vaccinale dell'iscritto.

Automatica la sospensione - L’atto di sospensione adottato dall'Ordine "costituisce l’effetto rigidamente predeterminato ed automatico, rispetto all’accertamento ad opera dell’Azienda sanitaria". 
E' nei confronti della ATS che l'iscritta avrebbe dovuto ricorrere. Invece, l'omessa impugnazione "preclude la formulazione di censure riferite alla sussistenza delle condizioni per l’imposizione dell’obbligo". La ricorrente ha invece censurato l’atto di sospensione "per vizi propri, consistenti nel divieto assoluto di qualsivoglia prestazione professionale e non soltanto di quelle “che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2”.

Il nuovo ruolo affidato all'Ordine-  Sulla base del nuovo e vigente decreto legge 26 novembre 2021 n.172, l'Ordine ha invitato l'iscritta a documentare la propria posizione in relazione all'obbligo vaccinale,  "preannunciando, in caso di inadempimento, la sospensione dalla professione". La ricorrente pur non impugnando l’atto di invito ha sostenuto di fronte al Giudice l' interesse alla trattazione del ricorso, anche in vista dell’adozione di un eventuale futuro nuovo accertamento da parte dell’Ordine nel suo nuovo ruolo di accertatore dell’adempimento vaccinale.

Niente da fare. Per il TAR "non è meritevole di considerazione" la pretesa di ottenere dal Giudice una pronuncia che indichi agli Ordini professionali i principi da applicare in vista della futura adozione dei provvedimenti di sospensione".  Perchè "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati". La mancanza di impugnazione fa decadere definitivamente la controversia.