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CASSAZIONE

Si usa l'auricolare anche se il paziente è in grave pericolo

Si usa l'auricolare anche se il paziente è in grave pericolo
ll medico che parla al cellulare mentre guida senza il "vivavoce" o senza l'auricolare paga la multa. Anche se c'era lo stato di necessità.

La Cassazione non riconosce  l'esimente dell'adempimento del dovere né dello stato di necessità. Anzi l'impiego del 'vivavoce' in auto assume ancora più importanza per guidare in sicurezza.  È quanto emerge dalla sentenza 21266/14, pubblicata dalla sesta sezione civile della Cassazione. Il caso ha riguardato una dottoressa che mentre era alla guida rispondeva ad una chiamata sul cellullare senza dotarsi di auricolare nè del viva voce. Il contenuto della telefonata riguardava una emergenza, ma- è stata l'obiezione della Corte- la scusante non tiene perchè la dottoressa alla guida non poteva saperlo prima di rispondere. Non rileva nemmeno che a chiamarla fosse il suo superiore.

La Cassazione  delimita l'area in cui è possibile escludere la responsabilità per violazioni amministrative derivante da stato di necessità o da adempimento del dovere. Con questa massima:

Deve ritenersi che l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da stato di necessità ovvero da adempimento del dovere secondo la previsione della legge 689/81, articolo 4 postula, in applicazione degli articolo 54, 51 e 59 Cp, che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonché l'erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive: ne consegue che deve ritenersi legittima la sanzione ex articolo 173 Cds inflitta al medico per aver usato un telefono cellulare mentre era intento alla guida di un'autovettura dovendosi osservare che ove fosse stato a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce.

sentenza 21266, sezione Sesta - 2, del 08-10-2014

((C.S. art. 173 ) (L. 24.11.1981, n. 689, art. 4) (C.p. art. 51, 54, 59 ))

massima n.1